Finalmente ce l’abbiamo fatta!
La Civit ha detto che è facoltà per gli enti locali la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
A volte ci sono piccole battaglie che si vincono. Lo andavo dicendo da un anno a questa parte (vedi anche: https://www.gianlucabertagna.it/2010/11/03/nucleo-o-oiv/). Ora arriva la conferma ufficiale della Civit. Che è peraltro molto semplice: l’art. 14 del D.lgs. 150/2009 non trova applicazione agli enti locali (infatti l’art. 16 non lo richiama tra le norme di adeguamento).
Ancora una volta, una lettura coordinata e attenta della legge, prima di rincorrere a pareri, interpretazioni e giudizi è quello che più dà garanzia di comportamenti coerenti e razionali.
Riporto quindi quanto contenuto nella Delibera n. 121/2010 della Civit che poi è in allegato in forma completa.
Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Occorre, tuttavia, precisare che, nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell’OIV, trova diretta applicazione l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ne consegue che:
- non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CiVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito istituzionale www.civit.it;
- le nomine dei componenti devo essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità.
Gli enti più piccoli e attigui possono procedere all’istituzione di OIV in forma associata.
Inoltre, il regime di esclusività previsto dalla delibera CiVIT n. 4/2010 non opera, in sede di nomina di componente degli OIV, se si tratti di più incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini.
Non rientrano nelle competenze di questa Commissione le questioni attinenti all’individuazione e ponderazione dei compensi, o più generali costi, dell’OIV e del complessivo problema dell’invarianza della spesa.
Di converso, nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi
i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come “Organismo indipendente di valutazione”.
ALLEGATO: DELIBERA N. 121/2010 DELLA CIVIT