Progressioni verticali: un’altra sentenza

C’è stata un’altra sentenza sulle progressioni verticali. Il Tar Umbria ha affermato che sono (forse sarebbe meglio dire “erano”) possibili alla vecchia maniera anche fino al 31.12.2010 al contrario di quanto affermato dal Tar Reggio Calabria qualche mese fa.

Ringrazio P.M. del Comune di Perugia per la tempestiva segnalazione.

Estratto:

Il Collegio ritiene che dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che la nuova disciplina delle progressioni di carriera introdotta dal d.lgs. 150/2009 si applicherà (alle regioni ed) agli enti locali a partire dal 1 gennaio 2011, termine entro il quale dette amministrazioni dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti conformemente ai principi stabiliti dal decreto delegato. 

A riprova di ciò, può osservarsi che l’articolo 74 (“Ambito di applicazione”) del d.lgs. 150/2009, non menziona l’articolo 31 tra le disposizioni che “rientrano nella potestà esclusiva esercitata dallo Stato” (comma 1) , e menziona l’articolo 24, commi 1 e 2 (al pari dell’articolo 62, comma 1-bis), tra quelle che “costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali” (comma 2). 

Sostenere l’immediata applicabilità agli enti locali, a prescindere dall’adeguamento entro il termine a tal fine loro concesso, delle disposizioni che impongono le modalità del concorso pubblico per almeno la metà dei posti messi a concorso, significherebbe non tener conto della specifica disciplina transitoria dettata dall’articolo 31, comma 4. 

Pertanto, per gli enti locali che hanno l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi della riforma, nella specie a quelli in materia di progressioni di carriera, la possibilità di esperire procedure di selezione riservate nel rispetto del previgente, più generico (meno impegnativo) limite dell’adeguata percentuale di accesso aperto all’esterno, è concessa fino al 31 dicembre 2010. 

ALLEGATO: Tar Umbria – Sentenza 536-2010

Print Friendly, PDF & Email