Per gli enti che hanno derogato nel 2010

E’ stata diffusa un’ottima deliberazione della Corte dei conti della Lombardia.

Nel parere n. 1067/2010 si affronta la questione delle deroghe nel 2010 dal punto di vista della legittimità e dal punto di vista della base di spesa da prendere come riferimento nel 2011.

Assolutamente condivisibile le conclusioni.

Aspetto di legittimità della deroga

L’intervenuta abrogazione della deroga in corso di esercizio non può che avere effetti sul futuro e non inficia le decisioni di programmazione e gestionali attuate in corso d’anno. E’ evidente che a partire dal 1° giugno 2010 la possibilità di deroga non è più applicabile e, quindi, l’ente non può porre in essere alcuna azione discrezionale che si ponga in contrasto con il rispetto del nuovo limite previsto dall’art. 1, co. 557, nel nuovo testo risultante dalla manovra estiva. Ma è altrettanto logico che le azioni poste legittimamente in essere in precedenza e che presentino ricadute finanziarie anche successive non influenzano negativamente il rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa rispetto all’anno precedente che deve essere assicurato al netto della maggior spesa conseguente alla deroga prevista dall’art. 3,co. 121, per il periodo di vigenza della norma.

Base da prendere come riferimento nel 2011

Nel 2011 l’ente dovrà assicurare la riduzione della spesa rispetto all’anno precedente nel quale la spesa è stata maggiore rispetto a quella del 2009 a causa della deroga. Tuttavia, siccome l’utilizzo della deroga era legittimo fino al 31 maggio 2010, è evidente che la spesa di personale del 2010 da utilizzare quale base di riferimento in relazione a quella per il 2011 è la spesa lecitamente effettuata in corso d’anno, anche se superiore a quella del 2009, purchè la quota di maggiorazione (rispetto al 2009) sia riconducibile alla deroga.   

ALLEGATO: Corte conti Lombardia – Deliberazione n. 1067

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