Turn-over nei piccoli enti. Un breve commento.

Siamo tutti contenti. La Corte dei conti Sezioni riunite ha fatto una lettura “buona” delle novità del dl n. 78/2010 in merito alle assunzioni dei piccoli enti non soggetti a patto di stabilità. Nessun turn-over del 20%, ma rimane valido il comma 562 della Finanziaria 2007.

Bene, da oggi saremo tutti più sereni.

Ammetto di aver sbagliato la previsione. In tanti aspettavano questo momento in cui avrei ammesso la mia troppa rigidità sull’argomento. Stiamo solo parlando di assunzione di personale, d’altronde. Una materia sulla quale il legislatore non ha mai puntato l’attenzione negli ultimi anni.  Ho sbagliato (insieme alla Corte dei conti del Piemonte e della Campania). Sono stato troppo prudente. Mannaggia a me! Nel caso specificio ho dato una interpretazione troppo letterale di quanto c’era scritto nel Dl n. 78/2010 e forse mi sono confuso sul contesto in cui la norma ha preso vita.

Mi sono assolutamente sbagliato nel fare riferimento alle disposizioni sulla legge in generale, che troviamo nel codice civile.

Ad esempio ho fatto male nel fare riferimento all’art. 12 del sistema delle preleggi che prevede: Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Cavoli! Ho letto male quello che c’era scritto:   “É fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale é pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.

Ed io che mi dicevo: boh, se la prima parte vale per tutti gli enti, come fa la seconda parte ad applicarsi solo agli enti soggetti a patto di stabilità, visto che c’è scritto “i restanti enti”? Avevo connesso male le parole, si vede. Oppure ero stato troppo rigido con le intenzioni del legislatore… ho pensato frettolosamente che il Dl n. 78/2010 fosse una legge di sacrificio e di tagli. Ma ancora mi sbagliavo…

Come mi sono sbagliato a fare riferimento all’art. 15 del sistema delle preleggi, che prevede: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Pensavo che la novella disposizione sul turn-over regolasse appunto le assunzioni in tutti gli enti, e mi sembrava che appunto la materia fosse estremamente attinente alla seconda parte del comma 562. No, non poteva essere una “materia già regolata dalla legge anteriore”… un altro errore!!!

Ho sbagliato. Faccio il mea culpa. Ed ho imparato che la prossima volta si fa così: si studiano gli effetti paradossali delle norme. Cioè, se una cosa sembra assurda, probabilmente c’è sotto qualcosa. Non è possibile che il legislatore sia così crudele da impedire le assunzioni nei piccoli enti. No, non è proprio possibile.

E meno male che così è stato stabilito.

p.s. l’episodio insegna anche a non prendere troppo sul serio quanto scrivo sul sito, ok?

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