Come avevo già avuto modo di precisare, non ritengo che si possano applicare agli enti locali le sanzioni previste all’art. 10 per la mancata approvazione del Piano della performance entro il 31 gennaio scorso (https://www.gianlucabertagna.it/2011/01/31/piano-della-performance/)
Sarebbe stato totalmente illogico. E interpretazioni un po’ troppo terroristiche mi sembravano eccessive.
La conferma arriva ora dalla Delibera n. 6/2011 della Civit.
Con delibera n.6.02.2011, in tema di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del d. lgs. n. 150/2009 agli enti territoriali e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento entro il 31 dicembre 2010, la Commissione ha espresso l’avviso che, in caso di mancato adeguamento entro detto termine degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 16 e dal comma 1 dell’art. 31 del d. lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione non tutte le disposizioni dei Titoli II e III, ma soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una più ampia applicazione.
La Commissione, in particolare, ha precisato che, ove si sostenesse l’integrale applicazione dei Titoli II e III del citato decreto, si verificherebbe l’incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un’applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell’intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della legge n. 15 del 2009 e di adozione del d. lgs. n. 150 del 2009.
E’ stato, infine, sottolineato che l’interpretazione proposta si impone anche per il rispetto dell’autonomia degli enti territoriali.