Tra le varie questioni sollevate dal DL n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 /010, spicca certamente la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile da parte degli enti locali. Ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 165/2001 le forme di lavoro flessibile consentite alla pubblica amministrazione sono così riassunte: contratto a termine, contratto di somministrazione, contratto di formazione lavoro, tirocini formativi, lavoro accessorio.
All’interno della manovra estiva del 2010 sono tre le disposizioni a cui fare riferimento per un’analisi completa. Innanzitutto il comma 28 dell’articolo 9 che prevede che il lavoro flessibile può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Come previsto dal medesimo articolo si ritiene che tale norma non sia di diretta applicazione per le autonomie locali, in quanto costituisce principio di adeguamento esclusivamente per le regioni e per le province autonome e quindi i comuni, le unioni, i consorzi non sono direttamente richiamati i fini di tale contenimento.
Un’altra disposizione che potrebbe essere relazionata al lavoro flessibile è il cosiddetto turn-over delle assunzioni introdotto all’articolo 76 del DL 112/2008. Gli enti locali possono assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell’anno precedente. In tale caso si ritiene però che tale disposizione non si applichi alle forme di lavoro flessibile; nonostante l’assenza di una indicazione specifica si ritiene che non si applichi alle assunzioni a tempo determinato. È infatti assodato che quando il legislatore introduce paletti di turn-over alle assunzioni faccia esplicito riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato. Se così non fosse si potrebbe addirittura ipotizzare che un ente potrebbe utilizzare i risparmi sulla spesa delle cessazioni a tempo determinato per assumere a tempo indeterminato rendendo certamente vana la ratio di tutto l’impianto della manovra estiva. Inoltre sarebbe davvero curioso il poter trovare un’esigenza temporanea ed eccezionale, ma nel limite del 20% dell’esigenza temporanea ed eccezionale dell’anno precedente…
La terza norma a cui fare riferimento è il comma 557 (o comma 562) della finanziaria 2007 così come modificato ancora una volta dal Dl n. 78/2010. Si tratta della disposizione che obbliga le amministrazioni soggette a patto di stabilità a ridurre le spese di personale rispetto all’anno precedente. Il legislatore ha precisato che per raggiungere tale obiettivo le amministrazioni debbano operare in via prioritaria con alcuni strumenti, tra cui l’utilizzo del lavoro flessibile. Inoltre è stata introdotta una sanzione per il mancato rispetto delle limitazioni sulla spese di personale, ovvero l’impossibilità di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. In conclusione nel 2011 per gli enti locali sarà possibile procedere all’utilizzo di lavoro flessibile alle seguenti condizioni:
– Presenza di esigenze temporanee ed eccezionali così come previsto all’articolo 36 comma 2 del decreto legislativo numero 165/2001;
– Rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente e in corso d’anno;
– Rispetto delle norme sul contenimento delle spese di personale nell’anno precedente e nell’anno in corso;
– Rapporto tra le spese di personale e le spese correnti inferiore al 40%.