Niente progressioni orizzontali nel triennio 2011-2013

La Corte dei conti della Lombardia con la Deliberazione n. 69/2011 ha confermato che l’art. 9 comma 1 del Dl n. 78/2010 cristallizzando la retribuzione del singolo dipendente a quella del 2010, non permette di effettuare progressioni orizzontali nel triennio 2011-2013.

Vedi anche: https://www.gianlucabertagna.it/2010/11/27/progressioni-orizzontali-tra-2010-e-2011/

Nonostante le tesi più “allegre” e “largheggianti” sull’argomento, queste le secondo me corrette conclusioni dei giudici lombardi: In ogni caso, anche se si prescinde dall’inclusione nelle “progressioni di carriera comunque denominate” delle cd. “progressioni orizzontali”, per queste ultime resta ferma la generale cristallizzazione stipendiale al 2010, a mente del disposto di cui al primo comma dell’art. 9 della più volte richiamata Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, per cui “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 (…)”.

ALLEGATO: Corte dei conti Lombardia – Deliberazione n. 69/2011 – Progressioni orizzontali

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