Ho ricevuto diverse richieste di chiarimenti in merito alla riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del Dl n. 78/2010.
Nelle prossime settimane cercherò di approfondire le varie problematiche.
Mi soffermo brevemente su un tema abbastanza frequente.
Per chi non ha ancora chiuso la contrattazione 2010 è necessario ridurre anche quel fondo sulla base dei presenti (o cessati) dal servizio?
Mi sembra chiaro che il comma 2-bis identifichi un periodo temporale ben preciso: dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. E tale contesto si riferisce esplicitamente sia al primo aspetto, quello del blocco del fondo, sia al secondo, quello della riduzione.
Ne consegue che fino al 31.12.2010 sono valide le regole vigenti in precedenza. Il fondo va ridotto solo in determinate situazioni peraltro mai codificate da disposti normativi o contrattuali, ma piuttosto da interventi della dottrina (Aran, Funzione Pubblica e Ragioneria Generale dello Stato su tutti).
Quindi il fondo 2010 non va ridotto sulla base delle generiche “cessazioni dal servizio”, ma eventualmente solo per i casi di:
– esternalizzazioni di servizi con conseguente riduzione di dotazione organica;
– passaggio e trasferimento di funzioni (un caso su tutti: il caso del personale Ata)
– altre situazioni di riorganizzazione e/o revisione che comportino interventi strutturali di revisione della dotazione organica con fuoriuscita di personale dal fondo.
La riduzione automatica sulla base del personale che cessa a qualsiasi titolo dal servizio non potrà quindi che avvenire dal 2011.