In attesa di tirare le fila con la Circolare della Rgs in corso di emanazione, due considerazioni sul blocco di cui all’art. 9 comma 2bis introdotto dalla Legge di conversione al Dl n. 78/2010: il fondo non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e va automaticamente ridotto sulla base delle cessazioni dal servizio.
Ho già avuto modo di precisare cosa ne penso della Retribuzione individuale di anzianità o Ria(https://www.gianlucabertagna.it/2011/03/07/la-ria-e-il-blocco-del-fondo-2011/)
Mi soffermo ora sulle specifiche disposizioni di legge (incentivi per progettazioni interne, recupero Ici, ecc. ecc.).
In questi mesi ho sempre sottolineato l’importanza di non discostarsi troppo con interpretazioni largheggianti dal disposto normativo. Ultimamente quando il legislatore vuole includere delle eccezioni lo dice. Nel caso dell’art. 9 comma 2bis nulla viene specificato.
Ad oggi possiamo contare sull’interpretazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che di fatto escludono la “lettera k)” dell’art. 15 del Ccnl 1.4.99 degli enti locali, dal blocco del salario accessorio per una serie di motivi certamente validi.
La Corte dei conti del Veneto però la pensa diversamente. Nella delibera n. 285/2011 è stato precisato quanto segue: La disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, sia norma di stretta interpretazione. Con la conseguenza che detto ammontare, legato ai corrispondenti importi dell’anno 2010, non può comunque essere superato fermo restando, come disposto dalla norma, il taglio “automatico” nel caso di cessazioni dal servizio.
Sono quindi incluse nel blocco anche i compensi correlati a specifiche disposizioni di legge.
Personalmente mi schiero con l’analisi della Corte dei conti. Il contesto è totalmente diverso rispetto alle norme sul contenimento delle spese di personale e quindi per tre anni è difficile escludere delle voci dal blocco del salario accessorio se non espressamente previste dal legislatore.
Poi ovviamente vedremo cosa dirà la Rgs e la Corte dei conti Sezioni riunite alla quale la Sezione delle Marche ha già sottoposto la questione.
E cosa dire delle economie del fondo relative all’anno 2010? Secondo me, stessa considerazione. Ecco comunque quanto riportato dalla Corte Conti Veneto nel medesimo parere.
Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all’anno 2010, non potranno essere riportate all’anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l’importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis citato, come determinata in base al criterio sopra riportato.
ALLEGATO: DELIBERA CORTE CONTI VENETO N. 285/2011