L’anno della riduzione del fondo

Avevo preparato un commento sulla competenza della riduzione del fondo dopo il Dl n. 78/2010. Nel frattempo è stata diffusa la Delibera n. 324/2011 della Corte dei conti Sez. Lombardia. Integro quindi il tutto con un commento complessivo.

L’articolo 9 comma 2 bis del Dl n. 78/2010 nella versione risultante dalla legge di conversione, oltre a prevedere il blocco del salario accessorio nei valori dell’anno 2010, ha individuato l’obbligo di riduzione di tali risorse in misura proporzionale alle cessazioni dei dipendenti dal servizio.

Alcune interpretazioni, tra cui quella della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ritengono che tale riduzione vada fatta nell’anno successivo rispetto a quello di competenza. In altre parole, per l’anno 2011, si potrà procedere al calcolo della quota proporzionale ed a ridurre il fondo, esclusivamente a fine anno e di conseguenza la diminuzione potrà avvenire solamente a decorrere dall’anno 2012. L’analisi, che ha sicuramente il pregio di dare maggiore semplicità ai calcoli richiesti, non sembra convincere del tutto.

Coerente con l’impianto normativo sembra essere infatti una riduzione di competenza, anche se le variabili in gioco necessitano probabilmente di un maggior monitoraggio nel corso dell’anno.

Una volta infatti trovata la quota proporzionale riduzione del fondo su base annua, sarà necessario quantificare la quota di concreta spettanza nell’anno di competenza sulla base della presenza lavorativa dei dipendenti.

È intervenuta a questo punto la Corte dei conti della Lombardia con la Deliberazione n. 324/2011 che ha precisato quanto segue: in ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio.

 Nella delibera, che ricalca i principi enunciati dalla Conferenza delle regioni e province autonome, sembra però evidente che la riduzione debba avvenire nell’anno di competenza (e non in quello successivo).

 Come avevo avuto modo di precisare negli scorsi mesi, credo che il principio sia corretto.

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