Art. 15 comma 2 e comma 5 e 3,2%

Durante gli incontri di formazione, mi sono state poste diverse domande se nell’obbligo di recupero previsto dall’art. 9 comma 4 del Dl n. 78/2010 siano da ricomprendere anche le somme stanziate nel fondo 2009 ai sensi dell’art. 15 comma 2 e comma 5. In tale direzione, ricordo, si sono schierate alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

Rispondo in questo modo:

la norma trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli  Enti locali i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma in questione, prevedono   l’utilizzo di   risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente. Precisamente per gli  Enti locali e Camere di commercio – l’articolo 4 del ccnl 31 luglio 2009 prevede per il personale non dirigente e  per il solo anno 2009,  la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive  per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile.
Per tali comparti il   citato articolo 9, comma 4, trova applicazione   solo in relazione agli  emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta  l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010.

Le parole non sono peraltro mie. Ma un banale copia-incolla della nota della Rgs sull’argomento che avevo già riportato a questo link: https://www.gianlucabertagna.it/2010/11/23/sul-32-ecco-la-rgs/.

Probabilmente anche nell’attesissima Circolare sull’art. 9 del Dl n. 78 (quella alla registrazione della Corte dei conti) si dovrebbe avere la stessa conferma.

Il dettato normativo è comunque chiaro. Si tratta solo delle risorse del biennio 2008/2009 e l’art. 15 comma 2 e comma 5 non c’entrano davvero niente.

Vedi anche: https://www.gianlucabertagna.it/2011/03/15/ancora-sul-32/

Print Friendly, PDF & Email