Circolare RGS su art. 9 Dl n. 78/2010

Eccola. Finalmente è arrivata. E’ la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato. La Circolare con la quale viene fatta chiarezza (a voi l’ardita sentenza a proposito) sui “blocchi” dell’art. 9 del Dl n. 78/2010.

Nei prossimi giorni i commenti non mancheranno. Anche su questo sito. Nel frattempo riporto qualche passaggio chiave.

1. Non si dice nulla in merito all’inclusione o meno delle specifiche disposizione di legge (lettera k) per intenderci) dal blocco e dal taglio del fondo. Bella questa!

2. In merito alla riduzione del fondo ecco il meccanismo: Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.  La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

3. Sul 3,2% viene confermato che fa riferimento SOLO ai trattamenti previsti dai bienni economici e non ad altri incrementi dei fondi!!!

4. Sulle progressioni orizzontali si ammette la possibilità di farle solo giuridiche e non economiche (su tale aspetto tornerò certamente a criticare fortemente tale posizione). Ecco comunque un passaggio: Si precisa che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo nella presente circolare con riferimento all’art. 2-bis ), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che  di copertura finanziaria dell’onere conseguente.

Ed ecco la Circolare.

ALLEGATO: RGS – Circolare n. 12 del 15 aprile 2011

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