Spese di personale e anno precedente

Mentre ancora stiamo “digerendo” la Circolare della Rgs sui blocchi del Dl n. 78/2010 (curiosità: avete visto che è indirizzata al mondo intero tranne che agli enti locali?), torno sulla questione delle spese di personale con un commento un po’ provocatorio.

Vi siete mai chiesti perché dal 2007 ci sono due limitazioni diverse sulle spese di personale a seconda che l’ente sia soggetto o non soggetto a patto?

Come mai, mentre nel 2006 il limite era unico per tutti (ovvero la spesa del 2004 meno l’1%) dall’anno successivo si è passati ad un doppio limite?

Non valeva la pena mantenere un limite uguale per tutti?

La risposta è semplice: perché dal 2007 sono cambiate le regole del patto di stabilità.

Fino al 2006 compreso infatti il patto era solamente una limitazione sulla SPESA e non era da calcolarsi come saldo tra entrate e spese, come invece è avvenuto dal 2007 in poi.

Nel 2006 quindi, vi erano dei vincoli solo dal punto di vista dell’USCITA del bilancio e, guarda caso, le spese di personale erano FUORI da tale calcolo.

Quindi, nel 2006, il legislatore ha introdotto una regola in più proprio sulle spese di personale, valida per tutti gli enti (non puoi spendere più del 2004 – 1%).

 Ma allora: perché dal 2007 è stato introdotto il doppio limite?

Semplice:

–         perché gli enti soggetti a patto, con il nuovo sistema di calcolo, avevano le spese di personale incluse nei saldi finanziari;

–         perché gli enti non soggetti a patto non avrebbero avuto più limitazioni sul personale (ed invece hanno introdotto il comma 562 che ripercorreva più o meno la regola dell’anno precedente).

Quindi, a rigor di logica:

–         le norme sul contenimento della spesa di personale di cui al comma 557 della Finanziaria 2007 hanno natura di “principio”, in quanto le spese di personale, dal punto di vista numerico, sono già contenute negli obblighi del patto di stabilità;

–         le norme sul contenimento di spesa di cui al comma 562 hanno natura “cogente” in quanto diversamente non ci sarebbero altre norme di contenimento del personale.

Non a caso:

–         il comma 557 non ha mai indicato un anno da cui partire con la riduzione, visto che era norma di principio. Vero: ci sono le interpretazioni della Corte dei conti che ormai hanno consacrato il “principio dell’anno precedente”, ma il legislatore non ha mai recepito tale indicazione, nonostante le più modifiche al comma 557;

–         il comma 562, obbligo cogente, ha da sempre fissato un tetto nelle spese dell’anno 2004.

In conclusione:

–         il comma 557 sembra avere, ancora oggi, più natura di norma di principio che di riduzione assoluta dell’aggregato delle spese di personale;

–         il “principio dell’anno precedente” come base di riferimento, è una tesi difficilissima da applicare che può portare gli enti ad azioni “forzate” pur di mantenere alto il limite senza peraltro vero bisogno di risorse umane;

–         il rispetto del patto (che contiene le spese di personale) dovrebbe essere quindi l’unico obiettivo per gli enti soggetti a patto di stabilità.

Sogno? Forse.

 Eppure all’inizio le cose stavano esattamente così.

L’aveva detto anche la Corte dei conti della Lombardia, nel lontano 2007, con la Delibera n. 15.

Il legislatore è intervenuto nuovamente ad individuare meccanismi di contenimento della spesa di personale, dettando una normativa diversificata per gli enti “sottoposti al Patto di stabilità interno” rispetto a quelli “non sottoposti” a quelle regole; i primi nell’ambito della loro gestione finanziaria complessiva debbono raggiungere un “risultato” all’interno del quale deve essere conteggiata anche la spese relativa al personale; i secondi non hanno un obbligo di risultato finanziario complessivo, ma solo alcuni limiti specifici, fra i quali vi è quello del contenimento della spesa del personale che deve essere mantenuta entro il limite previsto dal citato comma 562 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007. Al di la di ogni considerazione in ordine alla razionalità, funzionalità e costituzionalità del sistema che non può essere svolta in questa sede, occorre ribadire, in altre parole, che il legislatore in relazione alle spese di personale ha inteso porre dei limiti che agiscono in modo diverso a seconda che l’ente sia sottoposto o meno alla disciplina del Patto di stabilità interno: nel primo caso l’ente dovrà disciplinare detta spesa in relazione a tutte le spese che intende affrontare raggiungendo un risultato globale; nel secondo deve contenere quella spesa entro limiti predeterminati.

Bellissima e condivisibilissima anche la precisazione: “al di là di ogni considerazione in ordine dalla razionalità, funzionalità e costituzionalità del sistema”.

 Ad oggi, dopo 4 anni, siamo ancora impantanati.

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