Anche i magistrati della Corte dei conti della Puglia hanno affrontato alcune tematiche legate al Fondo delle risorse decentrate degli enti locali nel contesto normativo del Dl n. 78/2010.
In attesa dell’ormai inevitabile deliberazione della Corte dei conti Sezioni riunite, riporto in estratto le conclusioni della Sezione Puglia.
L’OGGETTO DEL BLOCCO E DELLA RIDUZIONE: RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI?
A tale proposito può convenirsi sulla possibilità che la decurtazione del fondo, da effettuarsi “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, possa avvenire assumendo quale base di calcolo distintamente le risorse stabili (che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all’effettiva massa salariale legata all’organico in servizio dell’ente) e quelle variabili, che per loro stessa natura sono correlate ad obiettivi di ampliamento/miglioramento dei servizi esistenti, anche se spesso correlate a stabili esigenze organizzative.
Al riguardo, è comunque opportuno ricordare che la disposizione in esame risulta inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi di riduzione della spesa pubblica attraverso manovre di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni; pertanto non potrà, in ogni caso, essere disatteso il senso della norma, di stretta interpretazione, riguardante il tetto massimo complessivo da non superare (quello cioè relativo all’anno 2010).
LE ECONOMIE DELL’ANNO PRECEDENTE
Con riferimento a tale specifico punto, il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al “corrispondente importo dell’anno 2010”, ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni “aggiunta” derivante da residui degli anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del “tetto” 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati.
ALLEGATO: CORTE CONTI PUGLIA – DELIBERAZIONE 58/2011 – FONDO