Mi soffermo brevemente sulle ultime parole della Delibera n. 46/2011 della Corte dei conti Sezioni Riunite.
Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali
Quel “ciò ferme restando” è un po’ inquietante.
Mi vien quasi da pensare che mi stiano dicendo: ma come?!?! Non lo sapevi che c’erano queste eccezioni possibili???
Ci rimango male, anche perché mi sto facendo altre domande. Se da sempre “era” così, come mai il legislatore prima aveva messo delle deroghe (comma 120 e 121 dell’art. 3 della Finanziaria 2008) e poi le ha tolte???
Se posso sempre fare eccezioni per i servizi infungibili ed essenziali, come mai il legislatore all’art. 1 comma 118 della legge 220/2010 ha previsto le assunzioni in deroga per la polizia locale se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è sotto al 35%? Mi pare che la polizia locale sia un servizio infungibile ed essenziale. Chi altri lo può fare? Quindi, questa deroga non conta nulla se, da sempre, lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali era comunque ammessa a prescindere da qualsiasi turn-over?
Boh, qualcosa non mi torna.
Ma è sicuramente un problema mio.
p.s. riporto di seguito un ottimo commento di Giorgio Bonaldo che ho ricevuto poco fa
Ritengo che alle norme si debba dare non solo un senso ma anche un “buon” senso … non lo vedo nell’interpretazione che il 20% della spesa delle cessazioni si riferisca anche al tempo determinato. La ratio legis ritengo sia quella di non voler consolidare spesa per personale e quindi limitare le assunzioni a tempo indeterminato. Per il resto (t. determinato) basta e avanza il limite ex comma 557 e il tetto del 40% sulla spesa corrente. Tra l’altro sfido chiunque a trovare un sistema di calcolo.. le spese per i t. determinati non si possono certo rapportare ad anno.. e se io assumo un t . determinato per gli ultimi mesi del 2011 per quanti mesi possono tenere quel dipendente nel 2012?
Un’altra cosa da valutare, sempre, è la credibilità di chi fornisce interpretazioni e, soprattutto, la sostenibilità delle stesse. Le sezioni riunite della corte dei conti dovrebbero essere credibili, come lo sono l’Rgs, la funziona pubblica e tutti coloro che, in questi ultimi anni, più che interpretare “manipolano” e aggiungono loro “norme” alla norma stessa.
A parte che le sezioni riunite hanno cambiato idea rispetto alla precedente delibera n. 20 del 4.4.2011, purtroppo anche queste sono cadute nel vezzo non solo di interpretare ma anche di assurgere al ruolo di legislatori: se la norma pone come limite il 20% e non prevede eccezioni, qualcuno mi spiega come può la corte dei conti inventarsi deroghe al limite del 20%, dovute a “somma urgenza, assicurazione di servizi infungibili ed essenziali”, citando per questo una circolare della conferenza presidenti regioni-funzione pubblica (anche questa conferenza diventa legislatore?).
Quindi, per superare il vincolo della norma dovrei inventarmi di definire le fattispecie di “somma urgenza, assicurazione di servizi infungibili ed essenziali”… certo la norma non la rispetterrei (non prevede eccezioni) ma se sarò giudicato dalla corte dei conti (procura) per danno erariale dovuto ad assunzioni che non potevo effettuare, potrò invocare la colpa lieve in quanto la corte dei conti stessa (i loro colleghi delle sezioni riunite di controllo) mi hanno suggerito la scappatoia.
Un tempo si diceva plurimae leges in pexima repubblica o cose simili … e il legislatore era uno solo!
Propongo:
– motivando con la contraddittorietà contenuta nel parere della corte n. 46/2001
– limitazioni sul t. determinato non previste da legge e scappatoie con eccezioni non previste da legge, di dichiarare di non condividerne i contenuti;
– di tenere fermo il limite del 20% per il tempo indeterminato, agevolmente computabile;
– precisare che per il t. determinato i limiti sono quelli noti del 557 e del 40% della spese del personale.
Questo pur cosciente che con “somma urgenza, assicurazione di servizi infungibili ed essenziali” avrei potuto molto di più, ma io sarei tentato di rispettare ancora i “fondamentali” del diritto..
Giorgio Bonaldo
Bravo Giorgio, hai colto nel segno !
Sono tutti legislatori, ma poichè “poco lavoratori” (nel senso che non sono in prima linea), non hanno tutta quella competenza che vorrebbero far credere e quindi comunicano pasticci.
La Tua proposta finale è assolutamente condivisibile.
Ma se con il 20% non riesco ad assumere nessuno, come si fa a garantire i servizi se mi viene a mancare l’unica figura professionale che quei servizi mi garantiva? Cosa faccio se mi manca l’ufficiale di stato civile, non registro più gli atti o devo richiederlo al segretario comunale se non ho nessun altro ? Secondo me sono deroghe giuste, certamente in linea con i principi del nostro ordinamento e con fonti di rango superiore; altrimenti veramente chiudiamo baracca ed i servizi forse qualcuno li garantirà.
altra bella……. e se il rapporto spesa corrente spesa del personale è superiore al 40% come ci si comporta?
il servizio infungibile ed essenziale , mi pare che non possa mica essere considerato “fungibile e non essenziale”…
Domanda: ma per gli Enti fuori dal patto di stabilità “…le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali” dovrebbero valere o no?