La mobilità dopo le Sezioni Riunite sul 20%

Cosa accade alla mobilità dopo la delibera n. 46/2011 delle Sezioni Riunite?
Laddove i giudici parlano di qualsivoglia tipologia di assunzione si riferiscono anche alla mobilità?
Cioè la mobilità rientra nei limiti del 20%?

Ho già avuto modo di commentare in diverse occasioni che non condivido le conclusioni delle Sezioni Riunite.
In ogni caso, ritengo che, la mobilità non rientri sicuramente nel concetto di “qualsivoglia tipologia assunzionale”.
Almeno quando la stessa avviene tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni.
Se infatti la mobilità è neutra in questi casi, è già stato chiarito più volte che non può rientrare nel limite del 20%.
Quindi, la delibera, non cambia nulla da questo punto di vista.
L’art. 1 comma 47 della Finanziaria 2005 rimane legge.

E poi, giuridicamente, stiamo parlando di cessione di contratto e mai di “assunzione”. La conferma è appena arrivata dal Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 5085 depositata il 12.09.2011, il Consiglio di Stato (Sezione V) riafferma che la mobilità non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma soltanto la cessione del contratto di lavoro già in essere con l’originaria amministrazione di appartenenza; essa integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. 9.9.2010, n. 19251).

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5 pensieri su “La mobilità dopo le Sezioni Riunite sul 20%

  1. Silvia Bensi dice:

    Sono d’accordo con la tua interpretazione. Mi chiedo inoltre perché, visto che si tratta di cessione di contratto e non di “assunzione”, si debba necessariamente fare la selezione per mobilità volontaria (vedi sentenza del Consiglio di Stato, per altro, secondo me con qualche ingrippamento… pur non essendo io membro dell’Accademia della Crusca mi pare di poter affermare che le parole “possono” e “debbano” non abbiamo lo stesso significato). Se c’è un accordo tra le due amministrazioni per la cessione perchè andare a disturbare urbi et orbi? Vero, mi si dirà, c’è copertura di posto d’organico, e quindi va “selezionato” (ci hanno costretto con questa scusa a snaturare le progressioni verticali che avevano ben altro intento),.. La faccio breve. Si naviga a vista e laddove non sia del tutto contro il buon senso si segue la marea, per il resto si rema, si rema, si rema (anche contro).

  2. Del Giacomo Vincenzo dice:

    Caro Dottore,
    Questavolta non sarei così tranquillo, una mobilità implica un nuovo contratto di lavoro da instaurarsi col nuovo ente. Ora , stante il principio della privatizzazione del rapporto , stabilto dal 165/2001, il poblema è il “quando ” si instaura il nuovo rapporto di servizio e il nuovo rapporto organico, che coincidono ! se lo si deve far risalire all’ ultimo contratto col nuovo ente , si deve parlare di nuova assunzione! ….questo è il dubbio interpetrativo che ha creato ora la delibera della Corte dei Conti.

  3. gianlucabertagna.it dice:

    Non possono toglierci anche la mobilità. Non fa male a nessuno. Anzi, il non praticarla potrebbe essere anche peggio. Infatti potrebbero esserci delle necessità in alcuni enti e sovrannumero in altri. Non si può perdere di vista il fine delle amministrazioni pubbliche, garantire servizi ai cittadini. Senza neppure la mobilità sarebbe un tremendo autogol.
    Tra l’altro ci sono le disposizioni sul contenimento della spesa che già di per sè pongono un grosso limite all’istituto.
    La mobilità non è infatti “infinita” ma è sempre gestita nel rispetto delle limitazioni alla spesa di personale (comma 557 e comma 562).
    Ogni ulteriore limite di turn-over sembra davvero fuori luogo.
    In ogni caso, ogni commento ed ogni tesi è bene accetta. Il problema è che davvero, come dice Silvia, si naviga a vista…
    Grazie a tutti.

  4. rrr1980 dice:

    Fermo restando che sono in perfetto accordo con Bertagna, il problema interpretativo può nascere per via dell’espressione “qualsiasi tipo e tipologia contrattuale”, sicuramente inclusiva delle mobilità per quanto attiene al limite del 40% (contenimento di spesa al livello di singolo ente) ma che può, per analogia, essere estesa anche nell’ambito del turn over (la cui ratio, invece, è qualla di contenere la spesa complessiva limitando le assunzioni dall’esterno).

    Certo è che l’art. 1 comma 47 della Finanziaria 2005 è legge. Il resto è interpretazione, più o meno fantasiosa.
    Volete mettere? Scrivere in una determina “VISTO l’art. 1 comma 47 etc…” piuttosto che appigliarsi a decine di pareri e delibere…

  5. lumi dice:

    Secondo voi le assunzioni a tempo determinato necessarie per sostituire dipendenti in aspettativa non retribuita per mandato elettorale rientrano nel limite del 20%?

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