Gli incarichi e le assunzioni dopo la pensione

E’ ancora in vigore l’art. 25 della L. 724/1994.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con deliberazione n. 460 del 27.09.2011, torna su una norma datata e forse anche “dimenticata”; si tratta dell’art. 25 della legge 23.12.1994, n. 724 (Finanziaria 1995) recante il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati (nel quinquennio antecedente) volontariamente dal servizio per conseguire il pensionamento di anzianità. In sintesi, secondo la Corte:
– la norma è pienamente vigente ed è  compatibile anche con il disposto dell’art. 19 del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 (le ratio sono differenti)
– la portata del divieto, oltre che agli incarichi (consulenza, collaborazione, studio, ricerca), si estende anche agli strumenti convenzionali previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000
“Nel rispetto dei limiti predetti e dei principi desumibili dagli indirizzi legislativi e giurisprudenziali in materia, rimane comunque impregiudicata la possibilità di affidare incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 110 del TUEL, il cui disposto normativo, in mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 …., risulta tuttora applicabile, salve le modifiche apportate al primo comma dall’art. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 che ha introdotto nuovi limiti al numero di incarichi dirigenziali a contratto conferibili dagli enti locali collocati nella classe di virtuosità….”
 
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