La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con deliberazione n. 497 del del 28.09.2011, risponde a diversi quesiti del Comune di Virgilio in relazione ad una procedura di mobilità (in uscita) di un agente di polizia municipale, confermando gli orientamenti consolidati. Con specifico riferimento agli effetti della mobilità nel contesto dell’obbligo di riduzione del fondo per il salario accessorio in ragione delle cessazioni (art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010) così si pronuncia: “..occorre distinguere a seconda che la mobilità in uscita verrà neutralizzata con una mobilità in entrata o che non si proceda alla sua sostituzione. Nel primo caso, poichè la mobilità in uscita viene neutralizzata da quella in entrata, non ricorre la fattispecie delle riduzioni per cessazioni. Nel secondo caso, invece, la mobilità in uscita unicamente per tale causa perde il carattere di neutralità, per cui il venire meno di un’unità per mobilità esterna è da considerare personale cessato da prendere a riferimento ai fini applicativi dell’art. 9, comma 2bis, citato.”