Pubblicata la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 4.10.2011.
La questione di massima esaminata è la seguente: “.. stabilire se … le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare specifici incentivi – quali: a) i compensi legati all’attività di progettazione …….; b) i compensi incentivanti per il recupero dell’ICI ………; c) i compensi in favore dell’avvocato comunale/provinciale derivanti da condanna alle spese della controparte ….; d) le indennità di turno del personale della polizia locale (finanziate con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione ….) – possano ritenersi escluse dal tetto di cui all’art. 9 comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 ….”.
La decisione della Corte:
“P.Q.M. tra le risorse incentivanti indicate dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia che ha formulato la questione deferita solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna devono intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78″
Quindi:
– Rientrano nel blocco di cui all’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010 le somme correlate al recupero dei tributi comunali (Ici in particolare) e le sponsorizzazioni.
– Sono invece escluse dal blocco le somme relative alle progettazioni interne e all’avvocatura.
ALLEGATO: CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE – DELIBERA N. 51/2011
Quindi…ricapitolando: gli”eventi straodinari delle dinamiche retributive” Art. 9 comma 1 , nel mio ente li abbiamo legati all’introduzione di due nuovi progetti di recupero evasione, Art. 15 lett. K, quindi “fondo variabile “.
Li abbiamo così esclusi dal limite del trattamento accessorio del singolo dipendente.
Adesso , con la nuova pronuncia , mi sembra di capire che , anche il cd. fondo variabile, viene anch’esso congelato al 2010, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate.
La decisione della Corte non prende in considerazione i compensi Istat per l’UCC, che vengono fatti transitare nel fondo alla lettera K. Per assurdo significa che inserendo questi fondi che non sono comunali, ma del’istat, nella lettera k , bisognerebbe parallelamente ridurre qualche altra voce del fondo con le conseguenze facilemente intuibili. E’ corretta l’interpretazione?