La Corte dei conti della Campania non ci sta. La questione delle progressioni orizzontali giuridiche e non economiche non convince (e ci credo!!) i guidici della Campania che spediscono il tutto alle Sezioni riunite.
Questi alcuni passaggi della deliberazione n. 482/2011. Tutto condivisibilissimo. D’altronde si sa che io ste “progressionieconomiche-noneconomiche-ma-giuridiche” non le avevo proprio capite…
Il disposto di cui al menzionato comma 21 dell’art. 9 del decreto-legge n° 78 del 2010, interpretato nel senso letterale, cioè mediante l’adozione di un canone ermeneutico da privilegiarsi alla stregua della previsione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il testo del codice civile, non sembra attagliarsi alle progressioni economiche orizzontali, considerato che il legislatore ha specificamente differenziato le “progressioni di carriera” (disciplinate dall’art. 24 del d. lgs. 27 ottobre 2009 n° 150) dalle “progressioni economiche” (disciplinate dal già menzionato art. 23 del medesimo testo normativo), e che sono evidenti le incongruenze derivanti da un’interpretazione che ritenesse possibile conferire validità esclusivamente giuridica ad una progressione meramente economica (si considerino, ad esempio, le implicazioni extra ordinem che da tale validità giuridica ‑peraltro presa in considerazione dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n° 12 del 15 aprile 2011– potrebbero discendere, sia per la necessità di predeterminare in concreto e quantificare, con tanto anticipo, risorse dell’ente “indisponibili” sino a tutto l’anno 2013, sia per tutte le possibili implicazioni previdenziali di tale impostazione, in disparte i profili di alterazione del sinallagma contrattuale discendenti dal disallineamento tra effetti giuridici ed economici di istituti stipendiali).
L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore (“progressioni di carriera comunque denominate”), tra l’altro, sembra dover essere riferita più a possibili differenziazioni nominalistiche fra le varie species delle progressioni verticali o di carriera quali eventualmente riscontrabili nell’ordinamento (es.: progressioni tra categorie; progressioni tra aree, ecc.), che a una voluntas legis diretta ad assimilare e a confondere sotto un’unica definizione due ben distinti istituti retributivi, peraltro utilizzando incomprensibilmente –a voler seguire tale interpretazione- la locuzione “progressioni di carriera”, che ha un suo specifico significato giuridico e contrattuale, per ricomprendervi ancillarmente e senza alcuna ulteriore specificazione, l’istituto (ben diverso e ben diversamente disciplinato dalla legge) della progressione economica all’interno delle aree e delle categorie (o “progressione orizzontale”).
Le perplessità innanzi evidenziate, tra l’altro, inducono a condurre un’ulteriore disamina critica in ordine alle diverse conseguenze applicative che deriverebbero dal ritenere le “progressioni orizzontali” disciplinate dal comma 21, piuttosto che dal comma 1 del suindicato art. 9, il primo dei quali consentirebbe nel triennio 2011-2013 l’attivazione di progressioni economiche orizzontali a soli fini giuridici, mentre il comma 1, nel silenzio della norma, precluderebbe –prima facie- anche tale limitata e astratta possibilità.
Abbiamo poche certezze ma, fino a qualche mese fa, sapevamo che le progressioni economiche orizzontali NON erano giuridiche . . . ma si, complichiamoci la vita !