Ancora sui compensi Istat: blocco o non blocco?

Sul numero 2/2011 di Personale News, il gruppo di lavoro di Publika  è giunto alle seguenti conclusioni in merito all’inclusione o meno dei compensi Istat tra le voci di salario accessorio “bloccate” dall’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010.

Con riguardo al caso dei compensi Istat, qualora l’ente abbia sposato la tesi anche suggerita dall’Aran di far transitare alcune somme dal fondo delle risorse decentrate, siamo in presenza di un’ulteriore fattispecie della cosiddetta lettera k). A parere di chi scrive tali somme dovrebbero essere escluse dal vincolo di contenimento del trattamento accessorio rispetto a quello dell’anno 2010. Si tratta infatti di somme per le quali l’amministrazione svolge esclusivamente attività di “partita di giro”. Inoltre non si può dimenticare che tali somme sono già state stanziate nel bilancio dello Stato e quindi già conteggiate agli scopi dei saldi della finanza pubblica e, infine, che le stesse non presentano margini di discrezionalità, essendo già stato definito l’importo da erogare alle singole amministrazioni. E ancora: poiché le stesse spese sono state specificatamente escluse sia dei limiti del patto di stabilità, che dalle norme sul contenimento delle spese di personale, risulta chiaro come il legislatore abbia posto una particolare attenzione a tali emolumenti, affinché non vi siano ostacoli né allo svolgimento delle attività censuarie e neppure alla liquidazione delle somme spettanti.

Sull’argomento sono altresì intervenute due sezioni regionali della Corte dei conti. Con la deliberazione n. 550/2011 la Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Lombardia ha ritenuto che tali somme siano escluse dal blocco. I giudici, richiamando la propria deliberazione numero 14/2009, pongono innanzitutto alcuni dubbi sulle reali possibilità di pagamento di tali compensi vista la loro natura altamente istituzionale. Nelle conclusioni possiamo comunque leggere che ai fini del contenimento dei conti della finanza pubblica “a prescindere dalle concrete modalità di erogazione le risorse Istat risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento di cui all’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2011”.

La sezione regionale della Toscana, con la deliberazione numero 291/2011, ha diversamente ritenuto che le uniche eccezioni possibili all’articolo 9, comma 2-bis, sono quelle identificate dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nella deliberazione numero 51/CONTR/2011, ovvero le somme corrisposte per la progettazione interna e gli incentivi per l’avvocatura comunale e provinciale.

Siamo quindi, ancora una volta, in presenza di due pronunciamenti diversi. Sarà ora da capire se la questione verrà sottoposta alle Sezioni riunite visto che le stesse si sono già pronunciate a livello generale.

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