Così si esprime la Corte, riguardo al blocco del fondo risorse decentrate ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010:
“…la misura di contenimento deve reputarsi applicabile, quindi, sinanco laddove l’ente disponga di risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da incrementi di entrata ovvero da riporto di erogazioni di risorse non effettuate negli anni precedenti…”
“…il ‘trasporto’ previsto dalla contrattazione collettiva al successivo esercizio finanziario di somme in concreto non erogate opera in bonam partem sia pure nel più limitato senso di rendere irrilevante, al fine della determinazione del plafond cui ancorare il tetto di spesa, la mancata attribuzione delle predette risorse”