Le materie oggetto di contrattazione

Riporto di seguito alcuni spunti di riflessione sulle materie oggetto di contrattazione dopo la Riforma Brunetta e il relativo decreto correttivo.

Il contributo è a cura di Mario Ferrari ed è parte di un Focus della rivista Personale News.

Prima di addentrarsi nell’individuazione delle norme ancora oggetto di contrattazione decentrata è utile individuare i nuovi limiti recati dalle novelle legislative.

 

Il nuovo testo dell’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.”.

 

Il legislatore effettua per prima una definizione in positivo, demandando alla contrattazione la determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro e il sistema delle relazioni sindacali. Successivamente, in negativo, individua una serie di materie escluse dalla contrattazione. Infine stabilisce che per quanto riguarda alcune altre materie la contrattazione è possibile nei limiti previsti dalle norme di legge.

 

In questo specchietto si trovano le materie escluse e, ove occorrente, una breve nota esplicativa a fianco:

 

attinenti all’organizzazione degli uffici  
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9 (del D.Lgs. 165/2001) Le materie che la contrattazione collettiva demanda ad una diversa tipologia di relazioni sindacali (concertazione, informazione, ecc.)
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, (del D.Lgs. 165/2001) Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell’articolo 16 (del D.Lgs. 165/2001) Tutte le competenze dei titolari di uffici dirigenziali di livello generale
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell’articolo 17 (del D.Lgs. 165/2001) Tutte le competenze dei titolari di uffici dirigenziali di livello non generale
conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali  
quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Si tratta delle materie per le quali la legge delega in materia di pubblico impiego stabiliva che dovevano essere “regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;”.

 

Come si può vedere vi sono alcune materie, quali ad esempio l’organizzazione degli uffici, che ritornano più volte nella elencazione, ennesimo segno di una legislazione frammentaria.

In ogni caso si coglie, quale disegno unitario, la volontà di porre fine a qualsiasi forma di cogestione delle politiche del personale.

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