Riporto altre due domande (con relative risposte a cura del gruppo di lavoro di Personale News) sulla questione delle assunzioni di lavoro flessibile e cococo dopo la Legge di stabilità.
4. Come si deve comportare l’ente che ha già stipulato contratti di lavoro flessibile con durata anche nel 2012, ma che saranno oltre il limite del 50% del 2009?
I contratti stipulati prima della pubblicazione della norma in Gazzetta ufficiale sono fatti salvi e continuano a produrre i loro effetti anche se nel 2012 porteranno a superare il limite di spesa.
È altresì evidente che, poiché la Legge di stabilità è già stata pubblicata, stipulare ulteriori contratti che comportano oneri per l’esercizio 2012 oltre il limite del 50% della spesa 2009, non può essere consigliabile in quanto si tratterebbe di una chiara elusione della norma che potrebbe comportare profili di responsabilità contabile.
9. Come ci si deve comportare se nel2009 l’ente non ha avuto alcuna spesa per lavoro flessibile?
L’ultimo periodo del comma 28 ci dà la soluzione: “Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.” Nella improbabile ipotesi che la spesa di riferimento nel triennio sia pari a zero, potrebbe essere possibile invocare quanto sostenuto dalla Corte dei conti della Lombardia, nella deliberazione n. 227/2011. In materia di incarichi esterni di studio e consulenza, i giudici hanno ritenuto che la norma limitativa, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non avevano sostenuto alcuna spesa a tale titolo, andasse applicata individuando un diverso parametro di riferimento, ovvero che il limite fosse quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale avrebbe sostenuto nell’anno in cui si sarebbe verificata l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite di spesa, a sua volta, sarebbe divenuto il parametro finanziario per gli anni successivi.
spesa del personale limite 50%
Nel mio ente nel 2009 ho avuto personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro ed un lavoratore socialmente utile al quale è stata pagata un’integrazione (di fatto doveva fare 20 ore e stata riconosciuta l’integrazione per il raggiungimento delle 36 ore settimanali)
Per fare il calcolo del limite del 50% come si deve operare, mi sembra di capire che bisogna fare due distinti conteggi, dove inserisco LSU? Eventuali voucher come si conteggiano?
i contratti a tempo determinati sono stati rinnovati il 16/12/2011
e sono validi per tutto il 2012
sono in regola con la legge di stabilità?
Il limite del 50% della spesa del 2009 per i contratti a tempo determinato potrebbe essere superato in caso di “servizi infungili, essenziali..” ipotizzando che questa fattispecie enucleata dalle pronunncia n.46/2011 delle Sezioni Riunite Corte dei Conti sia un principio di natura generale, una sorta di clausola di salvaguardia per gli Enti?
Leggo in questa pagina: “4. Come si deve comportare l’ente che ha già stipulato contratti di lavoro flessibile con durata anche nel 2012, ma che saranno oltre il limite del 50% del 2009?
I contratti stipulati prima della pubblicazione della norma in Gazzetta ufficiale sono fatti salvi e continuano a produrre i loro effetti anche se nel 2012 porteranno a superare il limite di spesa.”.
L’affermazione appare largamente condivisibile però ora leggo questa inquietante conclusione contenuta nel parere della Corte dei Conti Lombardia/ 186/2012/PAR del 9 MAGGIO 2012, “anche gli incarichi conferiti in forza dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 sono soggetti alle limitazioni richiamate; ii) dette limitazioni prescindono dalla data di stipulazione del contratto o di conferimento dell’incarico”… Quindi le limitazioni di spesa (50% della spesa sostenuta nel 2009), se valessero le conclusioni della sezione Lombarda, avrebbero effetto “retroattivo” anche sui contratti stipulati ante 1° gennaio 2012? Cosa ne pensate?