L’argomento dei Piani di Razionalizzazione, previsti dall’art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sta appassionando sempre più i nostri colleghi/lettori. Lo capiamo dai quesiti che riceviamo e dall’adesione ai corsi di formazione che Publika ha promosso in questo mese di febbraio (CLICCA QUA PER INFORMAZIONI SUL CORSO).
D’altro canto – sempre di più – si sta comprendendo la vera finalità che il legislatore ha inteso affidare alle norme sui PdR. E cioè: non un indifferenziato aumento delle risorse destinate al personale dipendente, ma un percorso “virtuoso” fatto di risparmi e razionalizzazioni che, per una percentuale, può portare all’incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata. Una novità tutt’altro che trascurabile in questo triennio di blocco totale sia delle retribuzioni tabellari che per le risorse decentrate. La prima scadenza prevista dal legislatore è vicina: 31 marzo 2012 e “saltare” questa data vuol dire, saltare un anno di possibili economie, risparmi, integrazioni di fondi.
Dai lettori di Personale News sono stati sottoposti alcuni quesiti. Ne riportiamo di sequito alcuni con la nostra risposta.
A) Le risorse derivanti da risparmi accertati, come indicati nella norma, sono in deroga al tetto di spesa del fondo risorse decentrate di cui all’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010?
R. La questione è tuttora controversa. La nostra convinzione va nella direzione di considerare le eventuali economie dei PdR (per la parte destinata alla contrattazione decentrate) effettivamente aggiuntive rispetto al Tetto del 2010, così come introdotto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010. Tali considerazioni – con doverosa prudenza – poggiano sul tenore letterale della norma (art. 16, comma 5), rafforzato dal contenuto della Circolare n. 13/2011 della Funzione Pubblica. A nostro sommesso parere il legislatore nazionale, un anno dopo l’emanazione del d.l.78, hainteso offrire alle pubbliche amministrazioni uno strumento innovativo (che richiama l’art. 27 del Brunetta “Premio di Efficienza”) utilizzabile non tanto per dilatare “la spesa del personale”, ma, al contrario, per realizzare dei risparmi (quindi con oneri autofinanziati, certamente non provenienti dai capitoli di bilancio del personale) con il coinvolgimento diretto del medesimo personale. Il maggior beneficiario di un PdR sarà, infatti, il bilancio dell’ente che potrà contare su risorse non previste ammontanti ad almeno il 50% di tutte le somme risparmiate. Gli altri beneficiari potranno essere i dipendenti che avranno la possibilità di vedere incrementate le risorse loro destinate. Anche in questo caso il legislatore ha messo dei rigidi paletti sulle forme di liquidazione prevedendo che il 50% delle somme destinate alla contrattazione siano distribuite con il sistema “a fasce”, rinviato sine die dal correttivo Brunetta (d.lgs. n. 141/2011).
B) Il mancato esercizio delle possibilità assunzionali (20% delle cessazioni o integralmente la quota personale di polizia) può essere ricompreso quali economie nei piani?
R. Anche in questo caso il contenuto dell’art. 16, comma 5, è piuttosto chiaro. Le eventuali economie realizzate con un PdR, devono essere aggiuntive ed effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Se un ente soggetto a Patto, ad esempio, decidesse di non utilizzare la facoltà assunzionale del 20% (o del 50% sul 2009 per le forme flessibili) e tali previsioni facessero parte del PdR, i risparmi conseguiti potranno essere conteggiati tra le somme da destinare – per la percentuale prevista – alla contrattazione collettiva. Lo stesso ragionamento vale per tutte le altre voci di spesa già “tagliate” dall’art. 6 del d.l. 78/2010. In definitiva possiamo coniare il seguente slogan: i risparmi dei PdR devono essere certi; aggiuntivi rispetto alle norme vigenti; verificati da un organismo di controllo e distribuiti selettivamente tra il personale interessato.