News del giorno – 15/02/2012

Ho pensato di proporre per tutta questa settimana le news del giorno. Chi è abbonato a Personale News, sa che una parte importante della Rivista è quella che accoglie le News dei quindici giorni precedenti. Con Publika abbiamo attivato anche un servizio di invio giornaliero delle novità tramite e-mail. Il servizio ha un costo molto basso (60 euro l’anno) e permette di essere aggiornati in tempo reale con le novità.

Per far conoscere quindi questo servizio, rendo disponibili gratuitamente sul mio sito per una settimana, le news così come si presenterebbero nell’invio quotidiano via mail (alle mail vengono pure allegati i documenti a supporto).

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NEWS DEL GIORNO

Scioglimento anticipato convenzione e incremento spesa di personale
Secondo la Corte dei Conti Sez. Reg.le Piemonte (deliberazione n. 7/2012/PAR del 01.02.2012) “nessuna norma legittima l’esclusione dalle spese per il personale della maggiore spesa derivante dallo scioglimento anticipato di una convenzione, sicchè il Comune dovrà adottare tutte le misure, di sua esclusiva pertinenza, ivi compresa la possibilità di stipulare una nuova convenzione, che gli consentano di non superare la spesa per il personale sostenuta nel 2004”.
 
Borse di studio, spesa di personale e limiti alle assunzioni
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con deliberazione n. 1/2012/PAR del 17.01.2012, risponde a quesiti su quanto in oggetto ed esprime parere come segue:
– qualora la borsa di studio costituisca una spesa sostenuta per sovvenzionare il personale e/o i familiari per il conseguimento di titoli di studio o altre causali analoghe, la  spesa andrà senz’altro computata nella spesa di personale ai fini delle normative limitative in materia
– qualora la borsa di studio sia concessa per finalità differenti, bisognerà valutare nel caso specifico se essa rifletta comunque una prestazione lavorativa resa in favore dell’ente e, solo in caso affermativo, gli oneri andranno ricompresi nella spesa di personale
– la concessione di una borsa di studio non concretizza presupposto per ritenere costituito formalmente un rapporto di lavoro
– in caso di violazione dei vincoli del patto di stabilità, tuttavia, concorrendo gli oneri connessi alla borsa di studio a rendere più difficile il conseguimento dei risultati per gli anni successivi, ne deriva che il divieto di assunzione sancito dall’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 149/2011 (in accezione allargata: riferito a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale) deve intendersi come limitativo dell’autonomia decisionale degli enti inadempienti e, pertanto, va considerato prevalente l’intento sanzionatorio perseguito dalla norma che sarebbe palesemente vanificato consentendo un incremento della spesa di personale.
 
Unioni: calcolo incidenza spesa di personale sulla spesa corrente
Secondo la Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana (deliberazione n. 7/2012/PAR del 31.01.2012), per l’applicazione dell’art. 76 comma 7 L. 133/2008, l’Unione di Comuni deve operare come ente locale singolarmente inteso, in quanto la disciplina dei limiti e vincoli in materia di personale è specificatamente rivolta al singolo ente.
Quindi non può essere accolta una modalità di calcolo come quella suggetita dall’Unione istante (calcolare al numeratore la spesa di personale dell’Unione sommata alla spesa di personale dei singoli Comuni che la compongono e, al denominatore, la spesa corrente dell’Unione sommata alla spesa corrente di tutti i Comuni che la compongono, con elisione delle partite interne).
 
Assunzione a tempo determinato in Ente che non ha spesa nel triennio 2007/2009
E’ il caso di un piccolo ente  che necessita della sostituzione di una dipendente assente per maternità e che, nel triennio 2007/2009, non ha sostenuto spese per forme di lavoro flessibile; si chiede come regolarsi in base all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010. La Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con deliberazione n. 29/2012/PAR del 07.02.2012, in questo caso particolare, esprime il seguente avviso:
“Nel caso in cui la spesa costituente il parametro sia inesistente, quindi, occorrerà colmare la lacuna normativa: pertanto, ai fini dell’applicazione della previsione, per gli enti locali che nel corso del 2009, ovvero nel triennio precedente, non abbiano sostenuto alcuna spesa a detto titolo, si dovrà individuare un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011.
In tale situazione, questa Sezione ha pertanto ritenuto funzionale consentire le assunzioni determinate da una assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’ente: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi”.
 
Applicazione art. 9 comma 28 D.L. 78/2010
Due importanti questioni affrontate dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, con la deliberazione n. 6/2012/PAR del 31.01.2012.
Alla domanda:
“se la spesa derivante dall’assunzione di personale ai sensi dell’art. 110 TUEL … possa essere esclusa, in ragione della natura diversa che tali contratti rivestono, dal computo della spesa di personale dell’anno 2012 e dell’anno 2009 ai fini del rispetto della norma di cui all’art. 9, comma 28, della L. 122/2010 ….. che impone … di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 …”
la Sezione risponde:
“In tale contesto di riduzione della spesa di personale  degli enti locali (rif. limite spesa di personale art. 1 comma 557/562 Finanziaria 2007 e incidenza spesa di personale/spesa corrente) vanno annoverati senz’altro i contratti di assunzione a tempo determinato disciplinati dall’art. 110 citato che, pertanto, vanno considerati inclusi nell’applicazione della norma di cui all’art. 9, comma 28 della L. 122/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 della L. 183/2011″
Alla ulteriore domanda: “se l’assunzione ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e per i comandi debbano essere ricompresi nella medesima limitazione di legge”
la Corte risponde:
“La risposta a tale quesito deve essere di tenore opposto alla precedente sul presupposto, in primis, che le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme ‘a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa’ il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate ….. che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale”.
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