Istituzioni e Aziende speciali: così è troppo facile!

Certe cose faccio fatica a crederle. Ma questo è il segno che si sta andando avanti a tentoni, senza un’idea, un programma, un punto di arrivo.

Come noto, stanno modificando l’art. 114 del D.lgs. 267/2000, quello relativo alle Aziende speciali e alle Istituzioni. L’ultima versione approvata dal Senato così dice:

A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno … Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano … le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

Leggiamo bene: alle ISTITUZIONI e le AZIENDE SPECIALI che che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, non si applicano le norme sui divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Da una parte si mettono le limitazioni alle SOCIETA’  e dall’altra si dà ampio margine alle Istituzioni e alle Aziende speciali.  Poi, scusate, ma per le Istituzioni, mi sembra davvero una barzelletta: le stesse non hanno neppure personalità giuridica!

Quindi rimangono i limiti per: Unioni, Consorzi, Convenzioni, Società, Fondazioni, e chi più ne ha più ne metta… MA… libertà assoluta alle Istituzioni e Aziende Speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie.

L’amico Mario Ferrari nel prossimo numero di Personale News in uscita ha affermato:

La cosa più incomprensibile è che, così come è scritta la norma, aziende speciali e istituzioni, limitatamente ai servizi indicati, non solamente sfuggono all’obbligo di contenimento della spesa di personale e alle limitazioni al turn-over (cosa che nell’ottica della gestione di certi servizi è anche auspicabile, ma allora che lo sia indipendentemente dalla forma gestionale scelta) non saranno soggetti a (elencazione sicuramente non esaustiva):

–        le limitazioni in materia di spese per consulenze (art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010);

–        le decurtazioni delle indennità degli amministratori (art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.l. 78/2010);

–        il blocco stipendiale previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 2-bis, e 21 del d.l. 78/2010).

Sicuramente questa è stata un’incredibile svista del legislatore. A questo punto ci chiediamo: durerà?

Io, sinceramente, questa volta spero di no.

E questo non è accanimento verso i servizi che più dovrebbero essere vicini ai bisogni dei cittadini. Questo è solamente uno sfogo per dire che così non si può andare avanti!

E’ il momento di riprendere in mano tutta la materia delle assunzioni e delle spese di personale, cancellare tutto il passato fatto di norme sparse qua e là e ripartire da zero.

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2 pensieri su “Istituzioni e Aziende speciali: così è troppo facile!

  1. Elena Meroni dice:

    Trovo il suo giudizio piuttosto superficiale, evidentemente poco a conoscenza della realtà e della funzione che svolgono le aziende speciali che gestiscono tali servizi . La ratio del legislatore pare piuttosto evidente considerato che il titolo dell’articolo recita “promozione della concorrenza”: porre vincoli sempre più stringenti alla gestione di attività e servizi che possono utilmente essere posti sul mercato salvaguardando nel contempo la specifica fattispecie dei servizi alla persona che, come è noto, non trovano alcun beneficio da regimi di concorrenza. Una incredibile svista sarebbe stata invece non riconoscere la peculiarità di tali aziende ed istituzioni che particolarmente nei territori costituiti da Comuni medi e piccoli sono l’unica soluzione per garantire ai cittadini servizi foondamentali quali assistenza domiciliare agli anziani, tutela dei minori, assistenza dei disabili, trasporti sociali, ecc. Mi viene invece da pensare che finalmente il legislatore agisce a ragion veduta e conoscendo approfonditamente la materia. Conosco approfonditamente la realtà lombarda, piemontese, emiliana: nel merito non sono certo queste le aziende nelle quali si sono evidenziate indennità stratosferiche, stipendi d’oro, consulenze da 6 cifre. Non è qui che proliferano sprechi, che girano “mazzette”, che si annida la corruzione. Casomai attraverso le realtà associate si sono potute realizzare sinergie, economie di scala, servizi integrati, intercettare risorse aggiuntive tramite progetti e accordi di parternariato che hanno consentito ai Comuni di garantire prestazioni fondamentali contenendo i costi. E se poi il timore è che questa giusta eccezione provocherà frotte di assunzioni mi pare non ci sia proprio da preoccuparsi! In 5 anni il Fondo Nazionale Politiche Sociali è diminuito da 745 a 274 milioni, il Fondo per la famiglia da 220 a 51 milioni, il Fondo Non Autosufficienza da 100 milioni a 0 (ZERO!). Il managment di queste Aziende si sta specializzando nei miracoli.

  2. Elena Meroni dice:

    Francamente non condivido la sua opinione che mi pare con tutto il rispetto dettata probabilmente da una conoscenza non approfondita della realtà delle Aziende che si occupano delle materie sociali e socio assistenziali. La ratio della norma mi pare invece assai chiara a partire dal titolo “Promozione della concorrenza…” . Il legislatore quindi nel porre sempre maggiori limiti a tale forma di gestione sollecitando gli enti locali a porre sul mercato attività e servizi che possano trarre vantaggio da un regime di concorrenza si pone invece l’obiettivo di salvaguardare quelle realtà che stanno oggi garantendo servizi fondamentali. Peraltro la forma gestionale dell’Azienda – specialmente se associata – è l’unica con cui oggi i Comuni, particolarmente di media e piccola dimensione, possono erogare prestazioni essenziali quali assistenza domiciliare agli anziani, tutela dei minori, assistenza ai disabili trasporti sociali solo per citarne alcuni. Peraltro tutta la normativa in materia, oltre che il buon senso, sollecitano l’individuazione di soluzioni di gestione associata dei servizi. A me non pare per nulla una svista, anzi per certi versi finalmente abbiamo l’impressione che non si “spara nel mucchio” ma che si agisce con cognizione e conoscenza dei problemi. Inoltre,ritenendo di conscere molto bene la realtà lombarda, nonchè piemontese ed emiliana, mi permetta di commentare che non mi pare proprio che in queste Aziende e Istituzioni si registrino stipendi d’oro, indennità stratosferiche o consulenze da sei cifre; non è qui che proliferano sprechi, cattiva gestione, spese inutili. Anzi, queste realtà hanno per lo più realizzato sinergie, economie di scala, eliminato sovrapposizioni e ridondanze, semplificato le procedure, consentendo ai cittadini di fruire di servizi di qualità e ai Comuni di contenere i costi. Quanto al commento “così è troppo facile” mi permetta di farle notare che il Fondo Nazionale Politiche Sociali in 5 anni è stato ridotto da 745 milioni a 274, il Fondo per la famiglia da 220 milioni a 51, Politiche giovanili da 130 milioni a 13 e il Fondo Non Autosifficienza da 300 milioni a 0 (ZERO!). Non mi pare quindi si corra il rischio di esplosioni di spesa e frotte di assunzioni: ormai il manangment del sociale si sta specializzando in miracoli!

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