I piani di razionalizzazione e l’art. 9 comma 2bis

Mancano pochi giorni per approvare eventuali Piani di razionalizzazione per il triennio 2012/2014 ai sensi dell’art. 16 commi 4-6 del Dl n. 98/2011.

Come noto, una parte fino al 50% dei risparmi può essere destinata alla contrattazione integrativa.

Mentre non esiste alcun dubbio sul fatto che tali somme rientrino tra il concetto di “spesa di personale” a tutti i fini, qualche domanda in più è opportuna con riferimento all’applicazione dell’art. 9 comma 2bis che prevede il blocco del trattamento accessorio complessivo rispetto all’anno 2010.

Probabilmente a breve usciranno alcune deliberazioni da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

Ai corsi di formazione che ho svolto con Augusto Sacchi, abbiamo riepilogato una serie di motivi che potrebbero portare, secondo noi, ad escludere tali risorse dal campo di applicazione dell’art. 9 comma 2bis:

a) il contenuto della norma. L’art. 16, co. 5, del DL 98/2011 recita “le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150″;

b) applicazione del principio della lex posterior derogat priori, cioè del criterio cronologico utilizzato per la risoluzione dei contrasti tra norme di legge. Non ci sono dubbi sul fatto che il Dl 98/2011 sia successivo al Dl 78/2010;

c) il contenuto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011 che prevede testualmente: “Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”;

d) La circolare n. 13 del 11 novembre 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica, che porta come oggetto «Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011». La Circolare, in almeno due passaggi, lascia intendere che le eventuali economie derivati dall’applicazione dei PdR «sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa» (cfr. pag. 6) o che «la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa… rispetto a quelle previste dalla normativa vigente» (cfr. pag. 4).

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