Turn over e resti non utilizzati dagli anni precedenti

E’ apparso su Il Sole 24 Ore di oggi un articolo di Arturo Bianco che riporta una Deliberazione della Corte dei conti Toscana sulla possibilità o meno di utilizzare le quote di turn-over non utilizzate negli anni precedenti.

Sul numero 6/2012 di Personale News uscito da una settimana ho riportato il mio pensiero che condivido ora con tutti.

IL TURN OVER NON UTILIZZATO

Si accende presso gli enti locali il dubbio se si possano riportare negli anni successivi quote di turn-over non utilizzate.

Il tutto viene messo in discussione dalla deliberazione n. 30/2012/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, che nelle conclusioni afferma che non si possono esportare alle amministrazioni locali i princìpi validi per il resto delle amministrazioni pubbliche (vedi News).

Questo è il quesito posto ai magistrati toscani: “…se ad un ente locale possa applicarsi la norma di cui all’art. 9, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 che prevede che qualora le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità“.

La Corte esprime di conseguenza il seguente avviso: “La previsione normativa in questione va letta ed interpretata nell’ambito del contesto normativo complessivamente considerato e dunque unitamente alle disposizioni recate dai commi dal 5 al 12 dell’art. 9 ………… In conclusione il comma 11 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, deve ritenersi applicabile agli enti di piccole dimensioni da individuarsi negli enti pubblici non economici e negli enti di ricerca nei confronti dei quali è pertanto riferita la disposizione normativa di cui si discute, con esclusione degli enti locali”.

Vi è però tutta una serie di interpretazioni differenti (a parere di chi scrive molto più solide) che di seguito riportiamo.

Innanzitutto le regole. Gli enti non soggetti a patto possono assumere nel limite delle cessazioni dell’anno precedente (che significa che è vigente un turn-over del 100%).

Gli enti soggetti a patto possono assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente (regola valida dal 1° gennaio 2011 con primo anno di riferimento le cessazioni del 2010).

La domanda è quindi: si possono riportare nel 2012, attuale esercizio, le quote non utilizzate nel 2011 per le regole sopra riportate?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella nota n. 46078 del 18 ottobre 2010[1], ha già dato una riposta positiva. Ma siccome il documento non è destinato agli enti locali, si potrebbe giustamente ritenere che non valga per le autonomie.

Però, in una successiva nota, la n. 11786 del 22 febbraio 2011[2], che recava alcuni aggiornamenti alla nota sopra citata, al paragrafo “Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di mobilità” vi è scritto: “Non sono interessati dai provvedimenti di autorizzazione a bandire ed assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare ….. le autonomie locali .. che operano nel rispetto del regime assunzionale prescritto dalla corrispondente normativa di settore. I principi contenuti nella presente circolare possono, tuttavia, essere considerati utili criteri applicativi ove compatibili.“.

Vediamo anche cosa ne pensa la magistratura contabile. Afferma la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia nella Deliberazione n. 167/2011/PAR: “la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9 ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.

Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.”.

Infatti, la Deliberazione n. 52 delle Sezioni riunite, sopra indicata, aveva analizzato la questione del “riporto” agli anni successivi delle capacità assunzionali per gli enti non soggetti a patto previste all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). La norma non indica nulla, e dice semplicemente che si debba fare riferimento alle cessazioni dell’anno precedente. Ma la Corte aveva ritenuto in via definitiva che le eventuali assunzioni non effettuate non “andavano perse”, ma si potevano utilizzare nell’anno successivo.

E allora perché oggi la Corte Toscana dice il contrario? Forse perché per gli enti soggetti a patto la norma è diversa? Eppure la stessa disposizione è scritta come quella degli enti non soggetti a patto, senza precisare la questione dell’accantonamento.

Chi scrive rimane convinto che nel 2012 si possano quindi utilizzare le quote assunzionali non utilizzate nel 2011.

Operando diversamente potremmo avere due casi:

–        poiché la quota assunzionale (20%) è particolarmente bassa, l’ente non potrebbe procedere ad alcuna assunzione e quindi dare attuazione alla norma;

–        oppure l’ente si vedrebbe costretto ad assumere a qualsiasi costo nell’anno successivo, quindi senza operare con scelte profonde di programmazione.

Tra l’altro, in questo contesto, non si sta analizzando la questione delle “spese di personale”, bensì l’argomento sono le “quote assunzionali”. La spesa di personale viene già limitata da altre disposizioni (art. 1, comma 557 e comma 562, della legge 296/2006) e non vi è dubbio che questa debba essere ridotta o contenuta.

Ma le regole di turn-over sono “limiti assunzionali” per i quali, appunto, non ha nessun senso “perdere la possibilità” di utilizzare le quote degli anni precedenti non utilizzate nell’anno immediatamente successivo.



[1] Il testo in versione accessibile si trova al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=21066

[2] Il testo in versione accessibile si trova al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=22783

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4 pensieri su “Turn over e resti non utilizzati dagli anni precedenti

  1. Vito dice:

    Come ci si dovrebbe comportare se nel 2011 non si sono verificate cessazioni ma ci sono state nel 2010? E poi, la regola sul “cumulo delle quote”‘tiene conto che il turn over, ora, é permesso nell’ambito del 40% delle cessazioni??

  2. valerio dice:

    e se le cessazioni si sono verificate nel 2008 in un piccolo comune,vengono utilizzate anche le quote di quel turn over non utilizzate????

  3. gianlucabertagna.it dice:

    Se l’ente è sotto i 5.000 abitanti si possono recuperare le cessazioni intervenute e mai ricoperte dal 2006 in poi.

  4. ornella martorelli dice:

    Per effettuare il calcolo delle capacità assunzionale relativamente ai resti degli anni precedenti si deve calcolare il 20% per le cessazioni avvenute negli anni 2010 e 2011 e soltanto a partire dalle cessazioni dell’anno 2012 si può applicare il 40%.
    Chiedo di non pubblicare il mio commento, ringrazio

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