Le Sezioni Riunite sulla riduzione del lavoro flessibile

Ecco la Deliberazione n. 11/2012 della Corte dei conti Sezioni riunite. L’argomento è la possibilità di avvalersi di lavoro flessibile e co.co.co. nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2009. La norma è valida, dal 2012, anche per gli enti locali. Ci si è chiesti se tale limite fosse cogente oppure di principio per gli enti locali.

Ecco le risposte dei magistrati contabili:

a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di
lavoro flessibile, introdotti dall’art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall’art. 4,
comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012)
costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di
autonomia territoriale.Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano
direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da
parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L’adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare
degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l’espressione della
predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per
le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura
dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l’applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento
delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi
per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del
vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come
possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla
norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo
della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per
le forme di assunzione temporanea elencate.

ALLEGATO: CORTE CONTI – SEZIONI RIUNITE – DELIBERA N. 11/2012

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2 pensieri su “Le Sezioni Riunite sulla riduzione del lavoro flessibile

  1. Katia dice:

    E cosa dovremmo scrivere in questo regolamento sulle “assunzioni flessibili”: Per esempio se posso sostituire una maternità con personale a tempo determinato.., se una malattia dura più di tre mesi posso assumere un temporaneo… se un dirigente a tempo determinato si dimette posso assumerne un’altro….?? (sempre nei limiti conplessivi della spesa del personale del 2010 ??)

  2. stefania dice:

    pag. 7 della delibera n. 11/2012
    “In particolare l’art. 14 comma 9 dello stesso DL n. 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Resta fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità l’obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004. Omissis….E’ stato così chiarito che la restrizione alle assunzioni di personale valida per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, che ne rende possibile l’effettuazione nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, riguarda esclusivamente i rapporti a tempo indeterminato, e non si estende alle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.”

    Mi sfugge qualcosa o la confusione regna sovrana ?

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