Diverse amministrazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni, stanno cercando di far quadrare i conti sul lavoro flessibile. Per cercare di garantire lo svolgimento dei servizi ai cittadini fanno spesso riferimento, oltre che al disposto normativo dell’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010, anche a due deliberazioni della Corte dei conti a Sezioni riunite:
– Deliberazione n. 46/2011
– Deliberazione n. 11/2012
le quali hanno previsto la possibilità, in determinati casi ben definiti, di fare “aggiustamenti” regolamentari propri.
Tra i vari concetti appare quello di “servizi infungibili ed essenziali”.
A tal proposito, la Corte dei conti della Liguria, ha fornito un elenco dettagliato di casistiche. Mi sembrano buoni spunti.
Personalmente non credo che esista alcuna possibilità di derogare alle fonti normative quali l’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010, se non nei casi esplicitamente elencati dal legislatore nella norma stessa, ma riporto in ogni caso le considerazioni della Corte dei conti Liguria contenute nella Deliberazione n. 81/2011:
In riferimento all’ interpretazione che si poteva dare alle espressioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo n. 46/2011, la Corte ligure arriva, in sintesi, ad esprimere i seguenti avvisi:
– le ipotesi di somma urgenza sono caratterizzate dalla necessità di una risposta senza indugio da parte dell’ente locale a fronte di situazioni che possano pregiudicare beni della vita particolarmente qualificati
– nei casi di somma urgenza i motivi di necessità ed urgenza richiedono interventi in deroga alle norme in materia (anche di limitazione della spesa di personale) al fine di salvaguardare i valori fondamentali dell’ordinamento giuridico
– nei casi di somma urgenza, l’eventuale assunzione in deroga (all’art. 7, comma 76, D.L. 112/2008) potrà e dovrà avere carattere temporaneo; pertanto, l’ente ricorrerà a forme flessibili di reclutamento il cui termine coincida con la fine della situazione d’urgenza
– servizi “infungibili ed essenziali”, invece, sono quelli propri e tipici dell’ente e senza i quali lo stesso vedrebbe venir meno la sua stessa ragion d’essere; occorre comunque che ricorrano entrambe le qualità (infungibilità ed essenzialità)
– diversi sono i servizi “fondamentali” che sono invece fungibili in quanto espletabili da parte di terzi; in questa fattispecie la Corte colloca la gestione dei servizi educativi (asili nido e scuole materne)
– le caratteristiche dei servizi educativi (garanzia di continuità dei servizi, rispetto di rigidi rapporti tra bambini ed educatori, specifiche professionalità non reperibili in altri dipendenti comunali) fanno ritenere, alla Corte ligure, che gli stessi siano più correttamente sussumibili alla fattispecie delle “eccezioni espressamente stabilite dalla legge” che giustificano, secondo le Sezioni Riunite, la deroga al disposto normativo (art. 7, comma 76, D.L. 112/2008).