Ici – Imu. Cosa succede all’incentivo dell’ufficio tributi

Si è molto discusso in queste settimane delle modifiche apportate alla normativa Ici-Imu con impatto sul compenso attribuito ai dipendenti degli enti locali per l’attività di controllo e recupero dell’imposta comunale sugli immobili.

Ho ritenuto opportuno interpellare il dott. Giuseppe Debenedetto, collaboratore di Publika e firma de Il Sole 24 Ore nonché direttore della Rivista Tributi News, chiedendo un parere sulla questione.

QUESITO

L’art. 59 lett. p) del d.lgs. 446/1997 sanciva la possibilità ai Comuni di prevedere compensi incentivanti al personale degli uffici tributi, sulla base del gettito ICI, così come previsto dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale facoltà era poi stata inserita nel d.l. 201/2011, laddove anticipando l’IMU in via sperimentale, all’articolo 13, comma 13, venivano richiamate le disposizioni dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011, inerenti la conferma della potestà regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997, fatte salve specifiche abrogazioni di alcune lettere dell’art. 59.

Con la conversione in legge del d.l. 16/2012, l’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011 è stato modificato, stralciando il richiamo all’art. 59.

In seguito a tale modifica si richiede:

1)      è legittimo prevedere compensi incentivanti per l’IMU, sulla base della mera e autonoma potestà regolamentare, di cui all’art. 52 del d.lgs. 446/1997?

2)      è legittimo prevedere compensi incentivanti ICI per l’anno 2012, tenuto conto che il relativo regolamento comunale, tacitamente modificato in seguito all’abrogazione dell’art. 59 del d.lgs. 446/1997, ma comunque ancora conforme alla previsione generale dettata dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede una percentuale calcolata sul gettito dell’anno precedente, e pertanto sul 2011 anno nel quale l’imposta era ancora vigente?

RISPOSTA

Per inquadrare la questione occorre, in primo luogo, evidenziare che l’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 consentiva ai comuni di prevedere nei regolamenti ICI l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, relativamente all’attività di recupero dell’imposta.

Con l’introduzione dell’IMU, che da quest’anno sostituisce l’ICI, il legislatore aveva mantenuto tale facoltà in virtù del richiamo – presente nel d.lgs. n. 23/2011 (decreto sul federalismo municipale) – al citato art. 59, oltre che all’art. 52 del d.lgs. n. 446/97: il primo relativo alla potestà regolamentare “specifica” per l’ICI (estensibile all’IMU), il secondo invece riguardante la potestà regolamentare “generale” (esercitabile per tutti i tributi locali).

Tuttavia la legge n. 44/2012, di conversione del decreto legge n. 16/2012 (c.d. sulle “semplificazioni fiscali”), ha eliminato il riferimento all’art. 59 del d.lgs. 446/97 facendo così venir meno il supporto legislativo di riferimento.

Occorre comunque capire se è possibile ora avvalersi della potestà regolamentare generale per introdurre nel regolamento IMU una disposizione sugli incentivi al personale.

Ebbene, il ricorso all’art. 52 del d.lgs. 446/97 si rivela piuttosto debole per supportare tale soluzione, e ciò perché la materia è demandata alle leggi e ai contratti collettivi nazionali, non derogabile a livello locale. Infatti, ai dipendenti pubblici si applica il principio generale della “onnicomprensività” della retribuzione, sancito dagli artt. 2, comma 3, 24, comma 3, e 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego). Si tratta di norme imperative, che non consentono il ricorso all’art. 52 del d.lgs. 446/97.

Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di legge, il comune non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti IMU in favore del personale dipendente. Tale conclusione trova peraltro supporto in alcuni pareri dei giudici contabili, i quali hanno escluso la possibilità di utilizzare la norma sull’ICI per erogare compensi incentivanti per le altre entrate locali[1], o per l’attività di recupero dei tributi erariali[2].

Diversamente dall’IMU non sussiste invece alcun problema in ordine all’erogazione degli incentivi ICI, dal momento che l’art. 59 non è stato abrogato ed è quindi tuttora efficace per l’ICI, la cui attività di accertamento può essere effettuata “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).



[1] Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 577/2011/PAR del 10 novembre 2011.

[2] Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 127/2011/PAR del 21 dicembre 2011.

Print Friendly, PDF & Email

2 pensieri su “Ici – Imu. Cosa succede all’incentivo dell’ufficio tributi

  1. fioravante dice:

    il mio comune ha adottato un regolamento ICi che prevede per incentivazione al personale addetto il 20% sul riscosso degli accertamenti.
    Il responsabile dice che è illeggittimo questo regolamento e pertanto vorrei sapere se toccano questi incentivi o con quale criterio vengono erogati i suddetti incentivi
    cordiali saluti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre × 2 =