Dopo che gli enti locali sono rientrati tra le amministrazioni pubbliche che devono rispettare il comma 28 dell’art. 9 del Dl n. 78/2010 in materia di lavoro flessibile, non sono mancate le interpretazioni da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti.
Nell’allegato sono state riassunte diverse questioni
ALLEGATO: LAVORO FLESSIBILE E INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
Segnalo la deliberazione 180 del 05/06/2012 della Corte dei Conti Campania che include le convenzioni ex art. 14 CCNL 2004 per l’utilizzo condiviso di personale e quelle ex art. 30 TUEL per la gestione coordinata e associata di funzioni e servizi tra le fattiscpecie che soggiacciono al limite del 50% della spesa per lavoro a T.D. sostenuta nel 2009 di cui all’art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 così come modificato dalla L. 183/2011.
Ciò sull’assunto che l’espressione letterale “convenzioni” contenuta nella norma “…non possa lasciare margini a interpretazioni diverse rispetto a quanto in essa contenuto”. Le “convenzioni “ – prosegue la Corte – “vi sono indicate al pari delle altre forme di assunzione in essa menzionate, ed a tutte è espressamente riferito il limite ivi previsto; né, d’altra parte, sembra poter esserci margine di esclusione in riferimento ad una tipologia di convenzione rispetto ad un’altra, data la univocità del termine, riferibile potenzialmente ad ognuna di esse.”
Pertanto la Corte Campania conclude che “…solo una modifica legislativa potrebbe consentire l’uso delle convenzioni summenzionate al di fuori dei limiti attualmente previsti in maniera specifica e diretta, potendo solo in tal modo tali istituti essere inseriti tra gli strumenti utilizzabili al fine di una più razionale ed efficiente collocazione del personale, quale forma flessibile di gestione del lavoro pubblico, a parità di costo per la pubblica amministrazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto e conformemente alla ormai palesata necessità della utile ricollocazione del personale in esubero presso la stessa o altre amministrazioni, pena il suo collocamento in disponibilità.”
La Corte dei Conti del Lazio in merito all’utilizzo di un dipendente di altro comune o a tempo pieno tramite comando, o part–time mediante convenzione ex art.14 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 2004 (senza gestione associata del servizio ex art.30 T.U.E.L.), con Deliberazione 33/2012 si è espressa in maniera aderente “…all’orientamento già emerso in talune Sezioni Regionali (Sezione Controllo Liguria Del. n.7/2012; Sezione Controllo Toscana Del. n.6/2012), secondo cui gli istituti del comando e del distacco, considerate le loro peculiarità giuridiche, possono essere esclusi dall’applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall’art.4, comma 102, della L. 2011, n.183 (limiti che, peraltro, pur dove operanti, possono oggi essere modulati dall’ente locale – con regolamento – in considerazione delle sue ridotte dimensioni anche demografiche e delle correlate peculiarità operative: SS.RR. Del.n.11/CONTR/12)”.
Secondo la Corte “…ciò è consentito purché la mobilità avvenga tra enti locali ugualmente in regola con il rispetto del Patto di Stabilità Interno (ove tenuti in base alla dimensione demografica) e del pari rispettosi di tutti i vincoli normativi vigenti in materia di spese del personale (SS.RR. Del. n. 59/CONTR/2010)”.
A queste condizioni “…risulta possibile, in primo luogo, avvalersi del lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione ai sensi dell’art.14 del CCNL 2004, poiché tale istituto non è assimilabile alle “convenzioni” gestite in forma associata menzionate dall’art, 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, ma è finalizzato a tutelare un interesse dell’ente distaccante, che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri, sulla falsariga del distacco previsto dall’art.30 del D. Lgs. 2003 n.276 (L. Biagi)”.
Infine, “…risulta possibile, in secondo luogo, avvalersi del comando anche a tempo pieno di un dipendente di altro ente pubblico, poiché ciò non comporta la nascita di un nuovo rapporto di pubblico impiego col Comune destinatario della prestazione, ma solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario: il comandato, pur soggiacendo al potere direttivo dell’amministrazione presso cui effettivamente lavora, continua ad essere dipendente a tutti gli effetti dell’Ente d’appartenenza.”