Voucher, contributi regionali e spese di personale

Diversi quesiti che mi sono stati posti nelle ultime settimane hanno riguardato i cosiddetti “buoni” dell’INPS, così come previsti dal d.lgs. 276/2003.

L’articolo 70 disciplina il lavoro accessorio e, con diversi interventi legislativi, anche le amministrazioni locali sono rientrate tra i destinatari della norma, ma solamente per alcune tipologie di prestazioni.

Non ci soffermiamo, in questo contesto, sugli aspetti giuridici e normativi dei voucher, ma puntiamo l’attenzione sul rapporto tra questi e le spese di personale.

Infatti, siamo a conoscenza che alcune amministrazioni si sono poste la questione se tale spesa rientri tra le voci del contenimento previsto dall’art. 1, comma 557 e comma 562, della legge finanziaria 2007. Si tratta delle norme che prevedono la riduzione in forma assoluta delle spese con riferimento all’anno precedente per gli enti soggetti a patto di stabilità e all’anno 2008 per gli enti non soggetti.

La necessità di chiarimento nasce anche alla luce di un’altra questione. Alcune regioni o province, stanno infatti finanziando i comuni con trasferimenti vincolati a tali forme lavorative. La domanda è se, in questo caso, si possono decurtare i costi dei voucher dall’aggregato di spesa.

A parere di chi scrive non vi è alcun dubbio che la tipologia del lavoro accessorio rientri nel concetto di spesa di personale. Lo stesso è stato infatti recepito dall’art. 36 del d.lgs. 165/2001 tra le forme di lavoro flessibile e, di fatto, consiste nella resa di una prestazione lavorativa di natura subordinata a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda invece la possibilità di escluderlo in presenza di trasferimenti regionali o provinciali finalizzati, si condividono pienamente le considerazioni della sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia che, nella deliberazione n. 722/2010, aveva precisato: “… la Sezione ritiene che i buoni lavoro di cui all’art. 70 del già richiamato decreto legislativo n. 276/2003 rientrino nel novero delle spese del personale di cui ai commi 562 e 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche, potendo trovarvi eccezione alla luce dei copiosi arresti giurisprudenziali unicamente le spese decisamente incomprimibili, quali quelle conseguenti alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette nei limiti percentuali fissati ex lege, quelle risolventesi in mere partite di giro o a totale carico di finanziamenti comunitari o privati. Per l’effetto, non trovano la giusta collocazione nella predetta preclusione dal computo delle spese per il personale di cui ai prefati articoli di legge le risorse provenienti da trasferimenti di quei centri di spesa che compongono la finanza pubblica complessiva, tutti unitariamente tenuti alla tenuta dei bilanci pubblici, quindi al rispetto dei vincoli derivanti in ultima istanza dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.

E qualora le somme siano destinate a finalità sociali?

Anche in questo caso la risposta dei giudici lombardi era stata chiara: “… non rileva neppure il fatto che i buoni lavoro non vengono attivati con la finalità principale dell’attività lavorativa a favore dell’ente quanto piuttosto per un fine di solidarietà ai fini di un’assistenza sociale e valorizzazione della persona. Il connotato che contraddistingue i rapporti in esame non assume valenza teleologica, assurgendo a requisiti indispensabili unicamente la loro natura accessoria ed occasionale nonché la circostanza che le prestazioni lavorative siano svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari”.

Quindi, anche se la regione o la provincia mettono a disposizione tali trasferimenti, l’ente dovrà rinunciarvi qualora non riesca a rispettare il vincolo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 o 562, della Finanziaria 2007.

Anche se per una situazione diversa – sia come casistica che come normativa di riferimento – è altresì possibile un’analogia con un recente parere del Ministero dell’Interno. Il Ministero infatti, con parere in data 30 aprile 2012, esprime l’avviso che un ente (nella fattispecie Comunità montana), con rapporto spesa di personale/spesa corrente superiore al 50% e non rispettoso del vincolo complessivo di oneri di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 non può legittimamente accogliere la richiesta/proposta della Regione (ancorché sulla base di normazione regionale) di assunzione di lavoratori socialmente utili a tempo determinato, anche se con oneri a totale carico della Regione stessa.

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