Piani di razionalizzazione: sì anche per gli enti locali

Giungono alla Redazione di Personale News ed a me personalmente, messaggi preoccupati da vari enti (comuni e province) che hanno provveduto, entro la scadenza di legge del 31 marzo 2012, a redigere ed approvare i Piani di Razionalizzazione, previsti dall’art. 16, commi 4 e 5 del d.l. n. 98/2011 e relativa legge di conversione n. 111/2011. Con alcuni di questi enti lo staff di Publika ha materialmente collaborato alla stesura del Piano.

L’allarme nasce da un articolo apparso nel Sole 24 ore di lunedì 30 luglio, in cui si richiama una deliberazione della Corte dei Conti Lombardia (n. 299/2012/PAR) nella quale, in risposta ad un quesito di un comune lombardo, si sostiene che la norma sui PdR non troverebbe applicazione negli enti locali.

A me non sembra proprio così, giuridicamente parlando. La norma sui i “piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento”, previsti all’art. 16 del d.l. 98/2011 è pienamente operante e si applica agli enti locali per espressa previsione del comma 4 del medesimo articolo.

Nella delibera della CdC Lombardia, infatti, c’è un refuso in cui l’art. 16 è diventato l’art. 6 e c’è una distorta lettura del testo con riferimento alla locuzione “La disposizione di cui al precedente periodonon si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN”.

La disposizione del “precedente periodo” si riferisce all’obbligo che hanno gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria di versare nella casse statali la quota di risparmio non utilizzata per l’incremento delle somme destinate alla contrattazione decentrata. Tale obbligo, come è ovvio, non vale per le autonomie locali.

 

Allegati:

429-deliberazione-corte-conti-lombardia-n299-2012

art. 16 d.l. n. 98/2011

 

 

ART. 16 – d.l. 6 LUGLIO 2011, N. 98

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell’UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

 

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