La mobilità e la riammissione in servizio

La conservazione del posto è disciplinata dal comma 9 dell’art. 14-bis del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dall’art. 20 del CCNL del 14 settembre2000, inbase al quale il lavoratore assunto in un nuovo ente gode di una particolare tutela:

“Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina”.

Dalla precedente disposizione è però escluso il personale assunto per mobilità (cessione del contratto di lavoro). Nel caso della mobilità, infatti, il rapporto di lavoro del dipendente non subisce alcuna interruzione, ma prosegue con il nuovo e diverso datore di lavoro pubblico.

Come specificato dall’ARAN tale disciplina non può che riferirsi al solo caso dell’assunzione di un lavoratore già dipendente di un’altra pubblica amministrazione, indipendentemente dal comparto contrattuale. In tal senso depone anche il dato formale della sua collocazione nell’ambito della disciplina complessiva del periodo di prova, che presuppone che il dipendente sia stato assunto presso un nuovo datore di lavoro, a seguito di un nuovo concorso o selezione pubblica, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro precedentemente intercorrente con altro ente o amministrazione.

Nel caso delle dimissioni dal servizio (per esempio per quei dipendenti che assumono incarichi dirigenziali a tempo determinato presso un’altra amministrazione) l’art. 26 “Ricostituzione del rapporto di lavoro” del CCNL del 14 settembre 2000 prevede che:

1. il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni;

2. la stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

3. nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente”.

L’art. 17 del CCNL 5 ottobre2001 haaggiunto poi il comma 2-bis all’art. 26 del CCNL 14 settembre 2000 stabilendo che:

“2-bis. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile”.

L’istanza di riammissione in servizio può essere accolta subordinatamente alla vacanza del posto in organico e a seguito di valutazione da parte dell’Amministrazione delle reali esigenze dei servizi e dell’interesse pubblico alla copertura del posto mediante la riammissione in servizio del lavoratore cessato.

Si tratta in ogni caso di una valutazione altamente discrezionale, per la quale è escluso un diritto soggettivo dell’interessato alla riammissione.

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9 pensieri su “La mobilità e la riammissione in servizio

  1. Stefano dice:

    La presunta non conservazione del posto pubblico per mobilità vale anche per chi è stato assunto con legge 68/99 da un ente pubblico?grazie

  2. Pier Luigi dice:

    Salve , in caso si voglia procedere a ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 26 CCNL, l’ente è obbligato ad assolvere alla mobilità ex art 34 bis 165/01?
    Leggendo parere della funzione Pubblica del 2005 n° 205 sembrerebbe di no…..ci sono altri orientamenti che Lei sappia?? Grazie

  3. Vittoria Marangi dice:

    Buongiorno, sono un oss che da un ASP, sono passata in ausl perché vincitrice di concorso, ho coservato il posto in azienda ASP, se volessi ritornare in dietro prima della scadenza dei 6 mesi di prova, presentando la domanda, mi viene garantito il posto sulla medesima sede? Se no, potrei rifiutare e ripresentare nuovamente la domanda? Grazie.

  4. licia dice:

    in mobilità volontaria intercompartimentale dove non c è interruzione del rapporto di lavoro esiste un modo per conservare qualche mese il posto all’ente di provenienza?

  5. Alessandro dice:

    L’art. 26 è applicabile anche a contratti a tempo determinato? ( a patto che vi sia ancora il posto in pianta organica )

  6. Marica dice:

    Buongiorno, sono un Categoria C a tempo indeterminato assunta presso un ente locale. A seguito di chiamata da parte di altro ente locale per scorrimento di graduatoria, ho presentato le mie dimissioni avvalendomi del diritto di conservazione del posto per tutto il periodo di prova presso il nuovo ente. Qualora, a distanza di un mese, volessi tornare nel precedente Comune, quale iter dovrebbe essere seguito? e cosa succede se a copertura del mio posto è stato assunto un nuovo dipendente a tempo determinato?
    Grazie

  7. Maria dice:

    Salve, sono stata licenziata per causa di fallimento… avevo diritto di una mobilità di 3 anni ma dopo 6 mesi ho trovato un lavoro a contratto indeterminato e dunque sono stata obbligata a lasciare la mobilità. Volevo chiedere stando oggi ancora licenziata e senza lavoro, posso avere ancora il diritto di questa mobilità lasciata e riaprire per percepire gli 2 anni 1/2 rimasta? Grazie.

  8. Archi Ama dice:

    È possibile fare la ricostituzione di lavoro, dopo le dimissioni volontarie da un comune, presso un’altra amministrazione ad es. Provincia?

  9. Giorgio Adile dice:

    Buonasera sono un medico ho appena preso servizio presso altra azienda con mobilità sono passati solo 5 giorni dal termine del servizio presso l’azienda precedente e mi sono reso conto che la nuova azienda non fa per me . Sono ancora in tempo a tornare indietro presso l’azienda di provenienza
    Cordialmente

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