Riporto un estratto della Deliberazione n. 423/2012 della Corte dei conti della Lombardia in cui si evidenzia che anche le somme per il lavoro straordinario rientrano nel campo di applicazione dell’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010.
La questione sta nel fatto se il “tetto” (corrispondente all’importo dell’anno 2010) sia applicabile solo al “trattamento accessorio” finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa (alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL EELL del 1.04.1999), oppure sia applicabile anche al fondo per il “lavoro straordinario” (alimentato ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999).
Questa Sezione propende per la seconda soluzione ipotizzata per tre ragioni.
In primo luogo, in quanto è più coerente al carattere inderogabile del comma 2 bis, dell’art. 9 d.l. n. 78/2010; in particolare, come hanno richiamato le Sezioni Riunite la ratio del vincolo posto dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico (SSRR, QM 51/CONTR/11, 4 ottobre 2011).
In secondo luogo, l’interpretazione più rigorosa è anche più in linea con la formulazione letterale dell’art. 9, comma 2 bis, d.l. n. 78/2010che fissa il principio del blocco triennale “all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio”.
In terzo luogo, lo stesso art. 14 del CCNL Enti locali del 01/04/1999 dispone che le risorse per il lavoro straordinario non siano liberamente determinabili dalle amministrazioni, ma devono osservare predeterminati parametri previsti dal medesimo CCNL (salve le specifiche eccezioni poste dei commi 2 e 4). Devono, infatti, essere ancorate all’ammontare storico costituito dal fondo previsto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 6/7/1995 (che, nel prevedere le risorse destinabili al finanziamento del trattamento accessorio”, vi colloca anche il “Fondo per il compenso del lavoro straordinario”) solo per la parte che residua dopo l’applicazione 15 comma 1 lett. a) del medesimo CCNL del 1999, finalizzato alla costituzione del “fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività”. Ammontare storico che, peraltro, sempre in virtù della richiamata norma del CCNL, gli Enti, a decorrere dal 31/12/1999, avrebbero dovuto ridurre nella misura del 3%.
Ad ogni buon conto, affermata la regola di carattere generale del blocco triennale del “fondo per il compenso del lavoro straordinario” (alimentato ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999), questa Sezione osserva che quando ricorre la fattispecie prevista dall’art. 14, comma 5, dei CCNL 1.4.1999 (ovvero, “è consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del compatto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro”) non trova applicazione il vincolo sancito dal comma 2 bis dell’art. 9 D.L. n. 78/10. Infatti, l’art. 39, comma 1, del CCNL 14.9.2000 prevede che “il lavoro straordinario prestato in occasione dl consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999”.