Riporto di seguito un estratto di un articolo che apparirà anche su Personale News n. 1/2013 in uscita domani. Si tratta di un riepilogo degli ultimi pareri rilasciati dalla Civit a fine anno con riflessi per gli enti locali.
Alla fine dell’anno che si è appena concluso, la CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha adottato alcune interessanti delibere in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione, che brevemente ricordiamo.
A) Organo competente a nominare l’OIV.
In ordine di approvazione, troviamo la deliberazione n. 21 del 23 ottobre 2012 che interviene a dirimere una questione sollevata da più amministrazioni e cioè quale sia l’organo competente a nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione nei comuni considerato che, con sentenza del 28 marzo 2012, n. 1510, il TAR Campania ha sostenuto che la nomina dei componenti del nucleo di valutazione “spetta al Consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente, e non al Sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del Comune ed il suo massimo rappresentante”.
La CIVIT, invece, confermando il proprio precedente orientamento, conclude che “negli enti locali, l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente locale.”
B) Facoltà di nomina degli OIV per gli enti locali.
Con la delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012 la CIVIT ribadisce che per le regioni e gli enti locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs. 150/2009.
Nel caso in cui i predetti enti decidano, però, di nominare il proprio OIV, i componenti dello stesso devono essere individuati “in conformità all’art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010”.
C) Solo persone fisiche possono essere nominate membri degli OIV.
Più interessante è la delibera n. 29/2012 del 5 dicembre 2012 relativa all’impossibilità di nominare, quali componenti dell’OIV, soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’oggetto del quesito riguardava la nomina, effettuata da un’Unione di comuni, quale componente dell’OIV di una società in accomandita semplice.
La CIVIT sul punto precisa che “le associazioni, le società e, in generale, i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono essere nominati componenti dell’OIV”.