Voci da includere nella verifica del limite dell’art. 9 comma 2bis

Prima di effettuare il confronto tra l’anno 2013 e il 2010 è necessario identificare quali singole voci del fondo siano effettivamente rilevanti, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis.

A parere dello scrivente, si considera che la norma fosse, di per sé, già sufficientemente chiara, tanto da non indurre a interpretazioni diverse. Il testo, infatti, afferma che oggetto di confronto e di riduzione proporzionale è l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

 

ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010 CONVERTITO NELLA L. N. 122/2010

A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Anche se, finora, abbiamo utilizzato – impropriamente – il termine “fondo”, la disposizione non cita mai tale locuzione, ma entra nel merito della natura dei compensi che, appunto, sono quelli “accessori” dei lavoratori. Tale trattamento non deriva, esclusivamente, dai fondi della contrattazione integrativa decentrata. Basti pensare al compenso per lavoro straordinario oppure alle retribuzioni dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza e che sono, quindi, finanziate con fondi di bilancio.

Peraltro, proprio su queste fattispecie, sono intervenuti due recentissimi pareri che propendono (correttamente) per l’inserimento di tali valori nelle verifiche di cui all’art. 9, comma 2-bis.

Sul lavoro straordinario, citiamo la deliberazione n. 529/2012 della Corte dei conti, Sezione regionale della Lombardia: per completezza, si ricorda che questa Sezione ha avallato l’interpretazione rigorosa sin qui esposta, anche in merito all’impossibilità di incrementare ‘oltre il tetto dell’anno 2010’ il fondo per il ‘lavoro straordinario’ alimentato ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999 (cfr. Lombardia/423/2012/PAR del 4 ottobre 2012)”.

Sulla questione della retribuzione di posizione e risultato, finanziata a bilancio, negli enti privi di dirigenza richiamiamo:

–         l’art. 10, comma 2, del CCNL 31.03.1999 che afferma: il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;

–         la deliberazione n. 717/2012 della Corte dei conti del Veneto, che conclude: la Sezione ricorda inoltre che, al fine del rispetto del vincolo di cui all’art. 9, comma 2- bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato (art. 10 del CCLN del 31 marzo 1999), indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell’ente)”[1].



[1] In senso contrario: Corte dei conti della Lombardia, Delibera n. 59/2012: “… si deve ritenere che nel calcolo dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell’anno di rifermento, si deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

7 + nove =