Ne ho già ampiamente parlato in un mio approfondimento che potete trovare a questo link: https://www.gianlucabertagna.it/2013/03/24/spese-di-personale-tensioni-evolutive/
Torno sull’argomento solo per segnalare che non tutte le sezioni regionali sono d’accordo.
Infatti, la Corte dei conti della Toscana, in un caso simile a quello già preso in considerazione da altre sezioni (Cfr sezione regionale di controllo per la Basilicata, delibera n. 2 del 23 febbraio 2012; sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 253/2012/PAR; sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 97/2013/PAR) afferma un’altra cosa. La riporto per estratto di seguito.
Nessuno che vuole inviare alle Sezioni riunite la questione?
Enti soggetti al patto di stabilità dal 2013, spesa di personale e mobilità in entrata
La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 124/2013/PAR del 30 aprile 2013, risponde al Comune di Montecatini Val di Cecina (con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti) che chiede “se anche per la mobilità in entrata sussista l’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell’anno precedente per un ente sottoposto al patto di stabilità”, inoltre “se la riapertura dei termini di un bando di mobilità esterna già pubblicato nel corso del 2012, cui non è seguita alcuna presa di servizio, possa legittimare, in caso di esito positivo, la copertura del posto in organico vacante con incremento di spesa di personale rispetto all’anno precedente”.
La sezione evidenzia quanto segue:
– in base all’art. 16, comma 31, del d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011, gli enti con popolazione compresa tra i 1.001 abitanti ed i 5.000 sono assoggettati al patto di stabilità dal 2013 e, conseguentemente, per la riduzione della spesa di personale, all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
– la problematica del transito dei suddetti comuni alla disciplina limitativa precitata è stata trattata dalla sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6 dell’11 maggio 2012 che ha concluso:
“L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all’applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall’estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all’inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni …”;
– la volontà legislativa è quella di avvalorare l’esigenza di riduzione della spesa pubblica con appositi correttivi; questo impone agli enti locali di far fronte alle proprie esigenze funzionali attraverso misure di razionalizzazione della spesa che facciano leva sull’associazionismo previsto dall’art. 16 del citato d.l. 138/2011;
– l’estensione della disciplina del patto di stabilità agli enti di minori dimensioni è avvenuto assicurando un congruo arco temporale, durante il quale gli stessi potevano provvedere a riprogrammare sia le procedure di reclutamento che i livelli complessivi di spesa;
– “Tali principi valgono anche ai fini della risoluzione del quesito in argomento, difatti, sebbene non sia stata regolata la fase transitoria da una disciplina all’altra, non vi sono ragioni per sottrarre i comuni (ricadenti in questa situazione) all’immediata ed uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa che, per il comune richiedente, dall’anno 2013, impongono il contenimento della spesa di personale in riferimento all’esercizio 2012”;
– “La circostanza che il comune si sia trovato nella condizione di sostenere una spesa di personale, nell’esercizio 2012, di importo basso a causa dell’impossibilità (per cause ad esso non riconducibili) di coprire con mobilità in entrata un posto resosi vacante, non può avere incidenza ai fini del rispetto della normativa dettata dall’art. 1, comma 557 …; del resto, l’effetto particolarmente restrittivo in cui incorre l’ente richiedente rientra nella logica, condivisibile o meno, dei cd. tagli lineari di cui la norma dell’art. 1, comma 557 … ne è esempio”.
Conseguentemente, formula – come segue – le conclusioni:
“… bisogna rispondere in senso negativo alla possibilità di acquisire una unità di personale mediante mobilità in entrata in deroga al limite di spesa attualmente vigente per l’ente richiedente che, ai sensi dell’art 1 comma 557 della L. n. 296/2006, obbliga il comune a non superare l’entità della spesa di personale sostenuta nell’anno precedente (2012)”.