La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 167/2013/SRCPIE/PAR del 9 maggio 2013, conferma che il calcolo del fondo risorse decentrate operato ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e con le modalità indicate dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 non può essere aumentato attraverso l’incremento della voce “retribuzione individuale di anzianità”.
I giudici, altresì, aggiungono:
Va tuttavia precisato che – come chiarito dalla stessa RGS, nella già citata circolare n. 12/2011 – il tetto riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio (stabili e variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire, purché venga mantenuta l’invarianza del valore totale rispetto a quello corrispondente dell’esercizio 2010.
ALLEGATO: CORTE CONTI PIEMONTE_167_2013_SRCPIE_PAR