Con la legge 18 luglio 2013, n. 85 che ha convertito il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, è stata introdotta un’ulteriore possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato.
In attesa di ulteriori chiarimenti (che sicuramente arriveranno visto la scrittura non chiarissima della disposizione), ecco il testo introdotto dalla legge 18 luglio 2013, n.85:
“Per assicurare il diritto all’educazione, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell’ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L’esclusione prevista dall’articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche ai contratti a tempo determinato di cui al presente comma”.