I vincoli sul lavoro flessibile per gli enti locali

E’ confermato che l’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 si applica agli enti locali in forma cumulativa e non per singola tipologia lavorativa. Lo aveva già precisato la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 173/2012. Ora, a domanda specifica, risponde anche la Corte dei conti della Toscana.

Forme di lavoro flessibile e art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 280/2013/PAR del 20 dicembre 2013, risponde al seguente quesito del Comune di Collesalvetti, inerente “… la possibilità, per il Comune, di ricorrere indifferentemente – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2013 – alle  varie tipologie di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, garantendo comunque il rispetto del limite complessivo del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio nell’ente”.
La sezione, dapprima, riprende l’arresto della Consulta (sentenza citata) che ha espresso il seguente principio di diritto:
“… nel dichiarare infondata – con sentenza 6 luglio 2012, n. 173 – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78, ha ritenuto che la norma in discorso – legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – da un lato ha posto un obiettivo di ‘contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato’; dall’altro lato, ha ‘lascia[to] alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste’. Con la conseguenza – conclude la sentenza – che ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”.
Quindi, in applicazione di detto principio nonché degli indirizzi espressi dalle sezioni riunite, afferma e conclude:
In precedenza, nello stesso senso si erano espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa su questione di massima in funzione nomofilattica, affermando che ‘i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall’art. 4, comma 102, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale’ e che, a determinate condizioni, gli enti locali ben possano conseguire l’obiettivo di contenimento della spesa, stabilito dalla citata norma, ‘ag[endo] indifferentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per le varie tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato’. Con il che, la norma si presenta rispettosa delle prerogative di autonomia degli enti, consentendo loro ‘la libera allocazione di risorse all’interno di prestabiliti limiti complessivi’ e, dunque, riconoscendo l’adattabilità del vincolo alle loro esigenze operative, ferma restando l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate’. Conclusivamente, l’ente, nell’ambito della propria autonomia, è senz’altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l’esercizio delle sue funzioni, ferma restando l’inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010”.
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