Una Amministrazione nel richiamare le norme che stabiliscono l’obbligo di attivare le procedure di mobilità, prima di procedere all’indizione di procedure selettive per la copertura di posti vacanti, ha chiesto, in particolare, di conoscere se l’espletamento delle procedure di mobilità che si concludono con esito positivo, e, quindi, con l’immissione in servizio di personale proveniente da altre amministrazioni, incidano o meno sulla percentuale di turn-over (40% delle cessazioni dell’anno precedente) prevista all’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 come modificato dall’art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012.
In una nota del 16 gennaio 2014, il Ministero dell’Interno, precisa innanzitutto, richiamando il parere 5/2010 della Funzione Pubblica, che la procedura di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell’amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può essere computata come cessazione da parte dell’ente che cede personale in mobilità, al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente.
Ed ecco le, inevitabili, conclusioni:
la copertura di un posto mediante la procedura di mobilità, non intacca la percentuale del 40 per cento della spesa delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente, che l’ente ha a disposizione ai fini delle facoltà assunzionali previste dal richiamato art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 come modificato dall’art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012.
Le stesse quote non utilizzate, confluiranno poi, eventualmente, tra le quote da utilizzare anche in anni futuri (https://www.gianlucabertagna.it/2014/01/19/cessazioni-anni-precedenti-ai-fini-del-turn-over/).
… non intacca la percentuale del 40% … Ma occorre tenere presente che il dipendente che perviene in mobilità incide nella spesa del personale e QUINDI attenzione: aumenta comunque la spesa dell’anno precedente che INVECE deve diminuire tutti gli anni. O no ?
Sarebbe interessante leggere integralmente il parere del Ministero. Dove è possibile consultarlo?
Buon giorno è possibile reperire la nota del 16 gennaio 2014 del Ministero dell’Interno? Ne avrei bisogno per redigere una relazione, inoltre il parere 5/2010 del Dipartimento che ho trovato parla di legge 68 collocamento mirato e non di mobilità.
Grazie Manuela
Se l’Ente non ha avuto cessazioni nell’ultimo triennio (2011-2013) è possibile andare ancora a ritroso nel tempo? ed il 40% di una unità cessata mi consente di assumere una figura anche eventualmente a part-time?
Grazie Roberta