Il testo del decreto-legge n. 16/2014

Allego, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 16/2014 contenente diverse disposizioni per gli enti locali.

Evidenzio (con la promessa di ritornare sull’argomento sia su questo sito che su Personale News) l’art. 4 denominato:  “Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”.

Ne vedremo delle belle.

ALLEGATO: Decreto Legge 16-2014

 

Art. 4

Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti

alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli

finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono

obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse

finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale

dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate

mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e

per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle in cui si

e’ verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti  casi,  le

regioni devono  obbligatoriamente  adottare  misure  di  contenimento

della spesa per  il  personale,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia’

previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di  piani  di

riorganizzazione   finalizzati   alla   razionalizzazione   e    allo

snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche

attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione  delle

dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  in   misura   non

inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non

dirigenziale nella misura non inferiore al 10  per  cento.  Gli  enti

locali  adottano  le  misure   di   razionalizzazione   organizzativa

garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche  entro

i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo  263,  comma  2,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire

l’effettivo  contenimento  della  spesa,  alle  unita’  di  personale

eventualmente risultanti in soprannumero all’esito dei predetti piani

obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste

dall’articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

nei  limiti  temporali  della  vigenza  della  predetta   norma.   Le

cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al  precedente

periodo  non  possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per

definire l’ammontare delle disponibilita’  finanziarie  da  destinare

alle assunzioni o il numero delle unita’  sostituibili  in  relazione

alle limitazioni  del  turn  over.  Le  Regioni  e  gli  enti  locali

trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  al  Ministero

dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai

fini del relativo monitoraggio, una  relazione  illustrativa  ed  una

relazione  tecnico-finanziaria  che,  con  riferimento   al   mancato

rispetto dei vincoli finanziari, dia conto  dell’adozione  dei  piani

obbligatori di riorganizzazione e delle  specifiche  misure  previste

dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

 

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di

stabilita’ interno possono compensare le somme da recuperare  di  cui

al primo  periodo  del  comma  1,  anche  attraverso  l’utilizzo  dei

risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione

organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma  1  nonche’

di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi  4  e  5,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano

le disposizioni di  cui  al  quinto  periodo  del  comma  3-quinquies

dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  agli

atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata  adottati

anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del

decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  che  non  abbiano

comportato  ne’  il  superamento  dei  vincoli  finanziari   per   la

costituzione dei medesimi  fondi  ne’  il  riconoscimento  giudiziale

della responsabilita’ erariale, adottati dalle regioni e  dagli  enti

locali che hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita’  interno,  la

vigente disciplina in materia di spese  ed  assunzione  di  personale

nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122.

 

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2 pensieri su “Il testo del decreto-legge n. 16/2014

  1. giovanni dice:

    ma perchè non scrivono le norme senza rinvii ad altre disposizioni che a loro volta rinviano ad altre e così via…
    a parte questo cosa vuol dire tutto ciò? (…garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2,..)
    La dotazione ogranica si calcola solo sulla tabella DM? E cosa è successo del dpcm di cui all’articolo 16 comma 8 del DL 95/2012, qualcuno ha notizie….? Concordo con Gianluca, ne vedremo delle belle, speriamo che in conversione vi sia un ravvedimento operoso…

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