Allego, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 16/2014 contenente diverse disposizioni per gli enti locali.
Evidenzio (con la promessa di ritornare sull’argomento sia su questo sito che su Personale News) l’art. 4 denominato: “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”.
Ne vedremo delle belle.
ALLEGATO: Decreto Legge 16-2014
Art. 4
Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti
alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli
finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono
obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse
finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale
dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle in cui si
e’ verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le
regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento
della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia’
previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di piani di
riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti
locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro
i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire
l’effettivo contenimento della spesa, alle unita’ di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all’esito dei predetti piani
obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le
cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente
periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per
definire l’ammontare delle disponibilita’ finanziarie da destinare
alle assunzioni o il numero delle unita’ sostituibili in relazione
alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero
dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai
fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una
relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato
rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell’adozione dei piani
obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste
dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita’ interno possono compensare le somme da recuperare di cui
al primo periodo del comma 1, anche attraverso l’utilizzo dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche’
di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano
le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies
dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli
atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano
comportato ne’ il superamento dei vincoli finanziari per la
costituzione dei medesimi fondi ne’ il riconoscimento giudiziale
della responsabilita’ erariale, adottati dalle regioni e dagli enti
locali che hanno rispettato il patto di stabilita’ interno, la
vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale
nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
ma perchè non scrivono le norme senza rinvii ad altre disposizioni che a loro volta rinviano ad altre e così via…
a parte questo cosa vuol dire tutto ciò? (…garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2,..)
La dotazione ogranica si calcola solo sulla tabella DM? E cosa è successo del dpcm di cui all’articolo 16 comma 8 del DL 95/2012, qualcuno ha notizie….? Concordo con Gianluca, ne vedremo delle belle, speriamo che in conversione vi sia un ravvedimento operoso…
Le progressioni economiche c.d. giuridiche vengono sbloccate se il decreto diventa legge