Riassunto:
– costituire e utilizzare i fondi delle risorse decentrate è difficile (l’ha detto la Corte dei conti, Sezioni riunite, nella deliberazione n. 51/2011);
– costituire e utilizzare i fondi è difficile fin dal 1999;
– costitituire e utilizzare i fondi è ancora più difficile perchè l’Aran fornisce chiarimenti più rigidi e restrittivi rispetto alle norme contrattuali (che a ben vedere poi non è che non siano chiare… anzi!);
– costituire e utilizzare i fondi è ancora ancora più difficile perchè le ispezioni del MEF si basano più sui pareri dell’Aran che sulla giurisprudenza prevalente;
– costituire e utilizzare i fondi dopo l’art. 65 della Riforma Brunetta e senza contratti nazionali è praticamente impossibile.
Chi lavora negli enti locali, questo lo sa, tanto che l’invocazione di un condono recitando a memoria l’art. 15 comma 5, l’abbiamo fatto un po’ tutti.
Condono che è arrivato? (col punto di domanda). Mhm. Non si capisce. Eh già, perchè per capire l’art. 4 comma 3 del d.l. 16/2014 ci vuole tanta tanta tanta testa. E un po’ di cuore.
Oppure ci vuole una circolare, come quella in allegato, firmata da ben tre ministri, in cui c’è scritto nella parte finale quanto segue:
“… è rimessa agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell’art. 4 del d.l. 16/2014, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari ed indispensabili, anche attraverso l’applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine”.
Vi prego: rileggiamo cosa c’è scritto. (Tralasciamo il resto del documento, perchè questa è la frase più chiara di tutte…). Ok? Capito?
1. Spetta agli organi di governo degli enti valutare come applicare una norma di legge (ah si? perchè prima? a chi spettava?)
2. Applicazione delle clausole dei contratti vigenti (qualcuno, dico, qualcuno sa quali sono i contratti vigenti?! Dopo l’art. 65 del d.lgs. 165/2001 c’è qualcuno che giura sui contratti vigenti?!)
3. … in via temporanea e salvo recupero. Allora, qua ci sono già soldi da andare a recuperare ai lavoratori (a caso cito una città italiana che mi viene in mente: Roma) e andiamo ad erogare ancora “salvo recupero”?! Sulla busta paga cosa dobbiamo scriverci? “Busta paga provvisoria, salvo conguaglio”???…
4. Si prega di inviare tanti quesiti alla Corte dei conti per avere la giusta definizione di “servizi necessari ed indispensabili”...
5. Ed infine: a cosa serve una Circolare interpretativa se “è rimessa agli organi di governo degli enti una prima valutazione”?
Punto.
ALLEGATO: circolare_decreto_legge_n_16_2014
Lei è un fenomeno. Non ho resistito, mi scusi. La sua chiarezza è sconcertante e confortante. Si faccia invitare al comitato temporaneo in nostra rappresentanza.
L’Italia è un manicomio a cielo aperto e noi ne siamo gli interpreti.
Il Comune di Martina Franca depositava ricorsi per decreto ingiuntivo già nel 2012 per recuperare le somme indebitamente erogate. Il Tribunale di Taranto Sez. Lavoro ha già emesso le prime sentenze di condanna alla restituzione.
Queste sentenze costituiscono, così, un precedente in Italia e se non viene immediatamente fatta chiarezza sull’art. 4 gli altri Comuni potranno uniformarsi.
Altro che Salva Roma!