I “resti” della capacità assunzionale

Il decreto legge 90/2014 ha rivisto le regole per il turn-over. Ha inoltre precisato come gestire “i resti” che si possono creare quando un ente non utilizza completamente la propria capacità assunzionale.

Fino al 2014, le regole le avevo riassunte in questo post: https://www.gianlucabertagna.it/2014/01/19/cessazioni-anni-precedenti-ai-fini-del-turn-over/ oppure CLICCA QUI.

Per quanto riguarda le novità del d.l. 90/2014, riporto di seguito il mio intervento apparso su Personale News. Mi rendo conto dell’analisi particolarmente rigida e spero che le interpretazioni possano portare ad una maggior tutela della capacità assunzionale degli enti locali.

Ricordo che, in ogni caso, va sempre ridotta la spesa in valore assoluto rispetto all’anno precedente ai sensi del comma 557 della Legge Finanziaria 2007.

 

5. La questione dei “resti” assunzionali.

 

5.1. Premesse.

Può accadere che, dopo aver concretamente utilizzato il margine assunzionale, rimangano delle somme (virtuali) ancora a disposizione per assunzioni a tempo indeterminato.

Probabilmente, questa, è la maggiore criticità della novella disposizione normativa.

Esaminiamo alcuni casi concreti, tenendo separato il passato ed il presente, utilizzando il d.l. 90/2014 come linea di separazione.

 

5.2. La situazione fino al d.l. 90/2014.

Fino al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto, nel silenzio della norma, l’orientamento, costante e consolidato, delle sezioni regionali della Corte dei Conti, era che tali somme avrebbero potuto essere, di fatto, “riportate” negli anni successivi.

Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella nota circolare n. 11786/2011[1], aveva già avuto modo di affermare che “una novità introdotta dall’articolo 9, comma 11, del d.l. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità. Per questi enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità”.

La nota, però, non è indirizzata alle amministrazioni locali e, quindi, ancorché possa funzionare un ragionamento “per analogia”, era necessario cercare altrove ulteriori conferme.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 167/2011/PAR[2], afferma: “la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9 ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010. Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di ‘anno precedente’ riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente”.

Infatti, la deliberazione n. 52/CONTR/10[3] delle sezioni riunite, sopra richiamata, aveva analizzato la questione del “riporto” agli anni successivi delle capacità assunzionali per gli enti non soggetti al patto di stabilità, previste all’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006. La norma non indica nulla e dice, semplicemente, che si deve fare riferimento alle cessazioni dell’anno precedente. Ma la Corte aveva ritenuto, in via definitiva, che le eventuali assunzioni non effettuate non “andavano perse”, ma si potevano utilizzare nell’anno successivo.

In senso favorevole alla possibilità di utilizzare i “resti”, si sono aggiunte anche altre sezione regionali, proprio a consolidare l’orientamento di cui abbiamo accennato in apertura di questo sotto-paragrafo e valido anche per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Val la pena, infine, sottolineare un ulteriore aspetto. La possibilità in esame, non permette di calcolare il valore del turn-over sulla base delle cessazioni degli anni precedentima, esclusivamente, di utilizzare dei “resti” non impiegati e calcolati sulla base della percentuale vigente, anno dopo anno, sulle cessazioni dell’anno precedente.

In particolare, per gli enti soggetti al patto di stabilità, si evidenzia che: nel 2011, la percentuale del turn-over era del 20% rispetto alle cessazioni del 2010; al 40% si è passati solo con decorrenza 2012.

 

5.3. La situazione dopo il d.l. 90/2014

Questa volta, il legislatore, dopo aver introdotto la regola per le assunzioni a tempo indeterminato (turn-over) prevede quanto segue:

A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

 

La formulazione della frase non è così cristallina e potrebbe lasciare aperte alcune diverse interpretazioni. Queste, le due principali:

–        nel 2014, si possono, di fatto, riportare le quote di turn-over non utilizzate negli anni 2011, 2012 e 2013 (arco temporale di tre anni);

–        nel 2014, si calcola il turn-over al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e 2016); ovviamente, nel 2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2014 e, così, per gli anni successivi.

In attesa di interventi più “forti” a livello interpretativo, riteniamo che, alla luce del testo della nuova disposizione, sia più corretta la seconda analisi.

Infatti, essendo abrogato l’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2012 viene a mancare ogni possibilità di analogia con quanto fatto in passato e, quindi, la disposizione dell’art. 3 del d.l. 90/2014 si pone come esclusiva ed innovativa. Tra l’altro, a ben vedere cosa vi è scritto, ciò che è cumulabile, sono le “risorse destinate alle assunzioni” e non di certo le cessazioni degli anni precedenti (per il calcolo del 60%).

 

5.4. Conclusioni.

Fino all’entrata in vigore del d.l. 90/2014, non vi era alcun dubbio che l’ente avrebbe potuto utilizzare i resti assunzionali provenienti dagli anni precedenti. In modo particolare, si sottolinea ancora una volta, che per l’anno 2011, la quota era pari al 20% della spesa delle cessazioni degli anni precedenti e che solo dal 2012, la quota era salita al 40%.

Quindi, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dagli enti locali fino al 25 giugno 2014, sulla base di tali calcoli, sono state correttamente svolte alla luce delle regole vigenti.

Aderendo alla seconda tesi sopra proposta, per l’anno 2014, è necessario procedere al calcolo del 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2013 e verificare quanto di questa quota, era già stata eventualmente utilizzata fino al 25 giugno 2014. Ciò che rimane ancora inutilizzato, si può usare nell’arco temporale triennale 2014-2016.

Ci rendiamo conto di quanto questa tesi sia probabilmente restrittiva, ma il testo della norma, ora non sembra dare altre letture. Torneremo sicuramente sull’argomento, con ulteriori considerazioni ed esempi operativi.

 

[1] http://www.funzionepubblica.gov.it/media/635625/nota%20circolare%2011786%2022feb2011.pdf

[2] https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2300-08/04/2011-SRCLOM

[3]http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_52_2010.pdf

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3 pensieri su “I “resti” della capacità assunzionale

  1. liliana cirillo dice:

    buongiorno, anzitutto la ringrazio sempre per la preziosa collaborazione. un dubbio: se oggi luglio 2014 opero per assunzione, calcolo solo il 60% dei cessati 2013 e di conseguenza perdo anche il “resto” dell’anno precedente? oppure il resto 2013 lo posso aggiungere comunque? (penso di no, vista la vigenza della norma, ma magari ho capito male io). grazie

  2. Andrea Lanzalone dice:

    buongiorno, condivido la interpretazione fatta sul cumulo dei resti. Va detto che il Ministero dell’Interno pare avere diversi orientamenti, per cui è pensabile che, a breve, verranno sul punto interpellate le sezioni regionali della Corte dei Conti, per evitare che qualche ente faccia il furbo, e cumuli nel 2014 i resti non utilizzati negli anni passati, con ciò provocando una maggiore spesa di personale, in direzione opposta a quella intesa già dalle sezioni Riunite della Corte dei Conti. Giova ricordare, infine, che la successione delle leggi nel tempo esclude che la norma possa applicarsi a fatti accaduti in precedenza, come sono il verificarsi di economie nel limite delle assunzioni. Utilizzare nel 2014 i resti degli anni precedenti, creatisi sotto la vigenza di diversi limiti legislativi (confermati dalla giurisprudenza contabile), vorrebbe dire violare il principio in base a cui la legge opera per il futuro.

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