Questo è una di quelle situazioni in cui sono felice di aver sbagliato un’interpretazione. D’altronde, quando ho commentato su Personale News e su questo sito la questione dei resti assunzionali dopo il d.l. 90/2014 (https://www.gianlucabertagna.it/2014/07/13/i-resti-della-capacita-assunzionale/) avevo già anticipato che sicuramente sarebbero arrivate interpretazioni a chiarire meglio il concetto.
La mia “colpa” è quella di aver letto quello che c’era scritto: “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”
E questo il mio commento:
La formulazione della frase non è così cristallina e potrebbe lasciare aperte alcune diverse interpretazioni. Queste, le due principali:
– nel 2014, si possono, di fatto, riportare le quote di turn-over non utilizzate negli anni 2011, 2012 e 2013 (arco temporale di tre anni);
– nel 2014, si calcola il turn-over al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e 2016); ovviamente, nel 2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2014 e, così, per gli anni successivi.
In attesa di interventi più “forti” a livello interpretativo, riteniamo che, alla luce del testo della nuova disposizione, sia più corretta la seconda analisi.
Infatti, essendo abrogato l’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2012 viene a mancare ogni possibilità di analogia con quanto fatto in passato e, quindi, la disposizione dell’art. 3 del d.l. 90/2014 si pone come esclusiva ed innovativa. Tra l’altro, a ben vedere cosa vi è scritto, ciò che è cumulabile, sono le “risorse destinate alle assunzioni” e non di certo le cessazioni degli anni precedenti (per il calcolo del 60%).
La Corte dei conti del Veneto, con la Deliberazione n. 401/2014 (in allegato) ha affermato che rispetto ad una formale lettura della norma è da prediligere “un approccio ermeneutico di tipo logico-sostanziale”.
Secondo i giudici contabili, invece, leggendo la norma per quello che era scritta, vi era il rischio (ed io ci sono caduto dentro appieno) “di approdare a soluzioni irragionevoli o non coerenti con il dato sistemico”.
Dice la Corte che, un’analisi diversa, porterebbe anche ad una “inaccettabile e non consentita divaricazione della disciplina vincolistica tra gli enti sottoposti al Patto e quelli non sottoposti al Patto”.
Anche se, aggiungo io, la distinzione in materia di spese di personale e di assunzioni tra enti soggetti a patto ed enti non soggetti a patto mi pare che l’abbia voluta il legislatore fin dal 2007.
In conclusione, la Corte dei conti del Veneto, conferma i principi contenuti nelle richiamate deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del dl 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell’anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti: nel contempo una siffatta possibilità per l’ente locale volta a modulare l’esercizio delle facoltà assunzionali, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l’ordinamento pone a disposizione delle amministrazioni in un’ottica di concorso alla riduzione della spesa – ed, in particolare, della valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni, prevista dall’art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall’art. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) – va riconosciuta unicamente ove l’Ente sia in grado di garantire la riduzione, da un anno all’altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 2/2010/QMIG e n. 3/2010/QMIG)”.
Via libera, quindi, all’utilizzo dei resti!
🙂
L’articolo 1 comma 4 lettera b) è abrogato ? o rimane comunque vigente e quindi per le assunzioni fatte entro il 31 dicembre 2014 si possono utilizzare anche i resti delle cessazioni intervenute dal 2009 al 2012?
P.S. . L’articolo 1 comma 4 lettera b) della Legge 15 del 27 febbraio 2014
Leggo l’articolo “Via libera all’utilizzo dei resti assunzionali” e, nel mio piccolo, condivido l’impostazione iniziale. Quanto alla parere della CdC Veneto, rilevo che è stato reso prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e quindi prima dell’introduzione del comma 557-quater all’art. 1 della legge 296/2006; questa modifica riduce, a mio avviso, la portata del ragionamento della corte, poiché il limite alla progressiva riduzione della spesa del personale non esiste più; in sostanza concordo nel fatto che l’introduzione della possibilità del cumulo delle risorse e l’aumento delle percentuali, muta sostanzialmente il panorama normativo.