Il concetto di anno precedente per le cessazioni

Con la revisione del turn-over per gli enti locali a seguito dell’approvazione del d.l. 90/2014, è tornata in auge la domanda se un dipendente con ultimo giorno lavorativo il 31 dicembre, sia da considerare cessato in quell’anno.

Io ritengo di si. Quindi, se un lavoratore lavora, ad esempio, il 31.12.2014 e poi cessa dal servizio, fin da subito, dal 2015, la sua spesa potrà essere conteggiata come base di calcolo per il turn-over alla luce delle nuove regole (https://www.gianlucabertagna.it/2014/08/31/il-nuovo-turn-over-per-gli-enti-locali/).

D’altronde, il conto annuale, ha sempre previsto che il dipendente che lavora il 31 dicembre  e poi cessa l’attività lavorativa, vada inserito tra i cessati di quell’anno.

A maggior supporto, ricordo anche la deliberazione n. 79/2011 della Corte dei conti della Puglia. Alla domanda “se nei risparmi di spesa (2010) possano essere considerate le cessazioni con effetto a partire dal 1° gennaio 2010 (ultimo giorno lavorativo 31 dicembre 2009)” risponde: “La norma, al riguardo, pone riferimento generico alle cessazioni dell’anno precedente. La cessazione è da considerarsi quale evento istantaneo che coincide con lo spirare dell’ultimo istante del giorno lavorativo finale del dipendente. Pertanto, nel caso specifico (ultimo giorno lavorativo del dipendente 31 dicembre 2009), l’evento della cessazione è da collocarsi nell’anno 2009.”

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