Progettazioni interne – Numero gratuito di Personale News

Come avevo anticipato qualche settimana fa, su Personale News ci siamo occupati delle progettazioni interne dopo il d.l. 90/2014. Nel numero che trovate di seguito, oltre ad approfondire le novità, Mario Ferrari ha predisposto uno SCHEMA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  e una BOZZA DI REGOLAMENTO.

Condivido questo numero con tutti i lettori del mio sito, sperando, anche, di far conoscere sempre più la nostra rivista.

Auguro a tutti un Sereno Natale e un 2015 ricco di vita!

NUMERO GRATUITO: PERSONALE NEWS N. 23/2014

Ricordo che Publika è editrice di un’altra Rivista: Tributi News, per l’area finanziaria e contabile dei comuni.

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2 pensieri su “Progettazioni interne – Numero gratuito di Personale News

  1. Fiorenzo Garon dice:

    Con riferimento al vs. modello pubblicato per l’adozione del nuovo regolamento per la ripartizione dell’incentivo progettazioni interne ai sensi delle modifiche introdotte con art. 93 comma 7 bis del Dlgs.163/2006, non condivido l’art. 4 comma 2 che riporto di seguito con relativa vs.nota esplicativa 78:

    Art.4 – Destinazione del fondo

    2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall’80%, di cui al comma 1, lettera a) *vedi nota78.

    *nota 78. Come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n.33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010.

    Non la condivido in quanto ritengo travisata l’interpretazione data della delibera Corte dei Conti, a sezioni riunite n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010 e pienamente illegittima la previsione di gravare gli oneri fiscali dell’IRAP sulla quota da ripartire tra i dipendenti.

    Vi siete chiesti come mai , nonostante i contraddittori pareri delle varie Corte dei Conti, i Giudice del Lavoro contunano a condannare gli enti alla restituzione dell’IRAP illegittimamente trattenuta dai compensi incentivanti spettati ai dipendenti avvocati e tecnici??
    —-
    vedasi per ultimo in ordine cronologico SENTENZA del 27 giugno 2014 del Tribunale di MANTOVA – Giudice del Lavoro – Procedimento 143/2013

    ESTRATTO:
    …. Per quanto riguarda la pretesa illegittima trattenuta della somma dovuta dalla p.a. a titolo di IRAP si osserva quanto segue. E’ pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è esclusivamente l’ente pubblico e nel caso oggetto d’esame la Provincia di Mantova. Osserva questo Giudice come sulla questione si sia espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite la quale, con deliberazione 33/2010, ha ribadito che “sul piano dell’obbligazione giuridica rimane chiarito che l’IRAP grava sull’amministrazione”, dovendo la p.a. sotto il diverso profilo contabile provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP. Recentemente la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con del. 38/2014, richiamando del. 34/2007 Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna, ha nuovamente affermato che: “l’Irap grava giuridicamente sull’amministrazione comunale … Il presupposto stesso dell’imposta indicato dall’art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3 che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti”. L’IRAP pertanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, deve essere escluso dall’ambito degli oneri riflessi, restando in capo all’ente – il quale deve provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP – l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa. Da ciò consegue, come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza giuslavorista (Corte d’Appello di Palermo sent. 23.5.12 e 24.7.12; e Trib. Napoli 31.10.13), che l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro.
    Deve pertanto ritenersi illegittima la trattenuta operata dalla Provincia di Mantova a titolo di IRAP e la resistente deve essere condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute a tale titolo. Sul punto, atteso che non è stata formulata specifica contestazione da parte della resistente in ordine agli importi invocati, la Provincia di Mantova va condannata al pagamento della somma di € 2.910,12.” ….. (n.b. + interessi e spese legali )”

    Vogliamo forse incentivare i contenziosi perdenti con i dipendenti tecnici, per la paura di una responsabilità contabile inesistente in quanto finora nessuna corte dei conti ha condannato alcuno per aver preventivamente impegnato e poi liquidato l’irap fuori fondo a carico del bilancio comunale, come è naturale che sia e come già si applica per qualsiasi altra prestazione di lavoro dipendente??

  2. Fiorenzo Garon dice:

    Aggiungo che del vs. modello di regolamento non condivido anche :

    art. 9 tempistica liquidazione (incentivo)
    comma 1 lett.a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando,invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l’erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all’appalto, per qualsiasi motivo;
    —-

    Negare il riconoscimento dell’incentivo, e quindi del lavoro fatto dal dipendente in base ad un incarico espressamente conferito, qualora pur in presenza di approvazione del progetto l’amministrazione non procedesse, per qualsiasi motivo, all’appalto dell’opera è del tutto illegale ed illogico. Al momento dell’incarico al dipendente di eseguire un progetto definitivo-esecutivo l’opera deve già trovare copertura nel bilancio ed assegnata nel PEG e la determina di incarico individuando i contraenti deve impegnare l’importo di spesa dell’incentivo sul capitolo dell’opera. ( Ne piu’ e ne meno come nel caso di incarico a professionista esterno che non puo’ avere validità se non c’è la contestuale copertura economica dell’incarico ed il pagamento della prestazione svolta non puo’ essere condizionata all’eventuale finanziamento dell’ opera. …. Provate a non pagare un professionista da voi incaricato dopo che ne avete approvato il progetto solo perchè cambiate idea e non volete più eseguire l’opera….. e vedrete quanto ci mette a trascinarvi in giudizio ed a ottenere il pagamento con gli interessi..)
    Non convince tale interpretazione sul punto, come avvalorato nel vs. FOCUS, solo appoggiandosi alla capziosa-tenue interpretazione di alcune Corte dei Conti e all’esempio di altri regolamenti interni ministeriali che desumono tale orientamento solo dal testo… ” in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro ” quando è ovvio che il riferimento è solo ai fini di individuare su quale importo va calcolato l’incentivo del 2% e cioè sull’importo delle opere preventivate a base di gara come risultanti nel quadro economico del progetto, esattamente in analogia con il calcolo delle parcelle dei professionisti privati.

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